Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28518 del 30/09/2022 (Rv. 665957 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Riserva di esigere un importo ulteriore rispetto a quello indicato nel precetto - Idoneità dell'atto all'interruzione della prescrizione - Esclusione.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE
In tema di interruzione della prescrizione, è priva di efficacia interruttiva la riserva, contenuta nel precetto, di agire per un importo ulteriore rispetto a quello indicato nell'atto di intimazione.
Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)