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Codice civile

Testo in vigore al

Art. 146 Abbandono del domicilio coniugale

1. L'obbligazione del marito di provvedere al mantenimento della moglie e' sospesa quando questa, allontanatasi senza giusta causa dal domicilio coniugale, rifiuta di ritornarvi.

2. Puo' inoltre l'autorita' giudiziaria, secondo le circostanze, ordinare a profitto del marito e della prole il sequestro temporaneo di parte dei frutti dei beni parafernali.

Art. 147 Doveri verso i figli

1. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligazione di mantenere, educare e istruire la prole.

2. L'educazione e l'istruzione devono essere conformi ai principi della morale....

Art. 148 Concorso negli oneri

1. L'obbligazione di mantenere, educare e istruire la prole spetta al padre e alla madre, in proporzione delle loro sostanze, computati nel contributo della madre i frutti della dote.

2. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, tale obbligazione spetta agli altri ascendenti in ordine di prossimita'.

Capo V. Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi

Art. 149 Scioglimento del matrimonio

1. Il matrimonio non si scioglie che con la morte di uno dei coniugi.

2. La moglie, durante lo stato vedovile, conserva il cognome del marito.

Art. 150 Separazione personale

1. E' ammessa la separazione personale dei coniugi. Il diritto di chiederla spetta ai coniugi nei soli casi determinati dalla legge.

Art. 151 Cause di separazione personale

1. La separazione puo' essere chiesta per causa di adulterio, di volontario abbandono, eccessi, sevizie, minacce o ingiurie gravi.

2. Non e' ammessa l'azione di separazione per adulterio del marito, se non quando concorrono circostanze tali che il fatto costituisca un'ingiuria grave alla moglie.12a

Art. 152 Separazione per condanna penale

1. La separazione puo' essere anche chiesta contro il coniuge che e' stato condannato alla pena dell'ergastolo o della reclusione per un tempo superiore ai cinque anni, ovvero e' stato sottoposto all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, tranne il caso in cui la condanna o l'interdizione e' anteriore al matrimonio e l'altro coniuge ne e' consapevole.

Art. 153 Separazione per non fissata residenza

1. La moglie puo' chiedere la separazione quando il marito, senza giusto motivo, non fissa una residenza, o, avendone i mezzi, ricusa di fissarla in modo conveniente alla sua condizione.

Art. 154 Riconciliazione

1. La riconciliazione estingue il diritto di chiedere la separazione; essa importa anche l'abbandono della domanda che sia stata proposta.

Art. 155 Provvedimenti riguardo ai figli

1. Il tribunale che pronunzia la separazione dichiara quale dei coniugi deve tenere presso di se' i figli e provvedere al loro mantenimento, alla loro educazione e istruzione.

2. IL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.

3. In ogni caso il tribunale puo' per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata in un istituto di educazione o presso una terza persona.

4. Qualunque sia la persona a cui i figli sono affidati, il padre e la madre conservano il diritto di vigilare la loro educazione.

Art. 156 Effetti della separazione

1. Il coniuge, che non ha colpa nella separazione personale, conserva i diritti inerenti alla sua qualita' di coniuge che non sono incompatibili con lo stato di separazione.8

2. Il coniuge, per colpa del quale e' stata pronunziata la separazione, non ha diritto che agli alimenti. Egli incorre nella perdita di tutti gli utili che l'altro coniuge gli ha concessi col contratto di matrimonio, anche se sono stati stipulati con reciprocita'.

3. Il tribunale puo' altresi' privarlo, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale che ad esso spetti sui beni dei figli minori.

4. Se la sentenza di separazione e' pronunziata per colpa di ambedue i coniugi, ciascuno di essi incorre nella perdita indicata nel secondo comma, e il tribunale, secondo le circostanze, da' le disposizioni opportune per l'usufrutto legale.

5. Il tribunale, secondo le circostanze, puo' anche vietare alla moglie l'uso del cognome del marito.

Art. 157 Cessazione degli effetti della separazione

1. I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione con un'espressa dichiarazione o col fatto della coabitazione, senza che sia necessario l'intervento dell'autorita' giudiziaria.

Art. 158 Separazione consensuale

1. La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del tribunale.

Capo VI. Del regime patrimoniale della famiglia

Sezione I. Disposizioni generali

Art. 159 Rapporti patrimoniali tra coniugi

1. I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalle convenzioni delle parti e dalla legge.

Art. 160 Diritti inderogabili

1. Gli sposi non possono derogare ne' ai diritti che spettano al capo della famiglia, ne' a quelli che la legge attribuisce all'uno o all'altro coniuge.

Art. 161 Riferimento generico a leggi o agli usi

1. Gli sposi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi, ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti.

Art. 162 Forma delle convenzioni matrimoniali e loro immutabilita'

1. Le convenzioni matrimoniali devono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullita'.

2. Non possono essere mutate dopo la celebrazione del matrimonio.

3. Possono essere stipulate dopo la celebrazione del matrimonio nei casi previsti dalla legge, purche' non alterino le convenzioni matrimoniali gia' stabilite.

Art. 163 Mutazioni delle convenzioni matrimoniali prima del matrimonio

1. Le mutazioni delle convenzioni matrimoniali prima del matrimonio non hanno effetto se non sono fatte per atto pubblico, alla presenza e col simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio.

2. Ogni mutazione e' senza effetto rispetto ai terzi, se in margine o in calce dell'originale del contratto di matrimonio non e' stata fatta annotazione indicante l'atto che contiene la mutazione.
L'annotazione deve inoltre essere fatta sulla copia del contratto di matrimonio rimessa al pubblico archivio a cura del notaio che lo ha ricevuto, e anche su quella presentata per la trascrizione, se il contratto di matrimonio e' stato trascritto.

Art. 164 Controdichiarazioni

1. Non e' ammessa alcuna prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali, anche se risulta da controdichiarazioni scritte.

2. Queste possono avere effetto limitatamente a coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza e il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio.

Art. 165 Capacita' del minore

1. Il minore capace di contrarre matrimonio e' pure capace di prestare il consenso per tutte le stipulazioni e le donazioni che possono farsi nel relativo contratto, le quali sono valide se egli e' stato assistito dal genitore esercente la patria potesta', dal tutore, dal curatore, se si tratta di minore emancipato, o dal curatore speciale nominato a norma dell'ultimo comma dell'art. 90.

2. Il minore emancipato deve essere assistito dal curatore anche nel caso in cui non occorre l'assenso di questo per la validita' del matrimonio.

Art. 166 Capacita' dell'inabilitato

1. Per la validita' delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di matrimonio dall'inabilitato o da colui contro il quale e' stato promosso giudizio di inabilitazione, e' necessaria l'assistenza del curatore gia' nominato. Se questi non e' stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale.