Sez. 5, Sentenza n. 15409 del 27/10/1977 Ud. (dep. 05/12/1977) Rv. 137395 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE - RACCOMANDATA POSTALE - OBBLIGO DI SPEDIZIONE CON RICEVUTA DI RITORNO - ESCLUSIONE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE - RACCOMANDATA POSTALE - OBBLIGO DI SPEDIZIONE CON RICEVUTA DI RITORNO - ESCLUSIONE.*
Anche dopo la sentenza n 77 del 1972 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'incostituzionalita dell'ultimo comma dell'art 169 cod proc pen nella parte in cui considera effettuata la notificazione per deposito nella casa comunale alla data di inoltro dell'avviso al destinatario, anziche alla data di ricezione, la comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito dell'atto e validamente data con lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno, salva la possibilita per l'interessato di dimostrare che detta comunicazione sia giunta con ritardo o non sia giunta affatto. In Mancanza di siffatta dimostrazione deve presumersi che l'avviso di deposito dell'atto sia pervenuto tempestivamente. (Conf mass n 134157).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)