Sez. 1, Sentenza n. 6344 del 22/01/2013 Cc. (dep. 08/02/2013) Rv. 254884 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI - CONSULENTE TECNICO | Consulenza balistica - Accertamento tecnico non ripetibile - Esclusione - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI - CONSULENTE TECNICO
La consulenza balistica (nella specie, di comparazione tra le striature presenti sul proiettile rinvenuto sul luogo del delitto e quelle prodotte sul proiettile "test" esploso con la pistola posseduta dall'indagato all'epoca dei fatti) non ha natura di accertamento irripetibile, laddove la permanente disponibilità della rivoltella sequestrata consenta in ogni fase del procedimento la ripetizione dell'accertamento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)