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Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Testo in vigore al

Art. 87 Produzione dei documenti

1. I documenti offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione sono prodotti mediante deposito in cancelleria, ed il relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall'art. 170 ultimo comma del Codice. Possono anche essere prodotti all'udienza; in questo caso dei documenti prodotti si fa menzione nel verbale.

Art. 88 Processo verbale di avvenuta conciliazione

1. La convenzione conclusa tra le parti per effetto della conciliazioni davanti al giudice istruttore e' raccolta in separato processo verbale, sottoscritto dalle parti stesse, dal giudice e dal cancelliere.

2. Se la conciliazione avviene tra i procuratori non autorizzati a conciliare, il giudice ne prende atto nel processo verbale d'udienza e fissa un'udienza per la comparizione delle parti e per la formazione del processo verbale indicato nel comma precedente.

3. Se le parti non risiedono nella circoscrizione del giudice, questi puo' autorizzarle a ratificare la convenzione conclusa dai procuratori con dichiarazione ricevuta dal cancelliere della pretura della loro residenza o, se il luogo di residenza non e' sede di pretura, da notaio, fissando all'uopo un termine. La dichiarazione di ratifica e' unita al processo verbale d'udienza contenente la convenzione.

Art. 89 Ordinanza sull'astensione o ricusazione del consulente tecnico

1. L'ordinanza sull'astensione o sulla ricusazione del consulente tecnico prevista nell'articolo 192 del codice e' scritta in calce al ricorso del consulente o della parte.

2. Il ricorso e l'ordinanza sono inseriti nel fascicolo d'ufficio.

Art. 90 Indagini del consulente senza la presenza del giudice

1. Il consulente tecnico che, a norma dell'articolo 194 del codice, e' autorizzato a compiere indagini senza che sia presente il giudice, deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere.

2. Il consulente non puo' ricevere altri scritti defensionali oltre quelli contenenti le osservazioni e le istanze di parte consentite dall'articolo 194 del codice.

3. In ogni caso deve essere comunicata alle parti avverse copia degli scritti defensionali.

Art. 91 Comunicazioni a consulenti di parte

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 201 primo comma del codice deve essere indicato il domicilio o il recapito del consulente della parte.

2. Il cancelliere deve dare comunicazione al consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio, perche' vi possa assistere a norma degli articoli 194 e 201 del codice.

Art. 92 Questioni sorte durante le indagini del consulente

1. Se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da se' solo, sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il consulente deve informarne il giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso.

2. Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente.

3. Il giudice, sentite le parti, da' i provvedimenti opportuni.

Art. 93 Assistenza alla persona sottoposta all'ispezione

1. Chi e' sottoposto ad ispezione corporale puo' farsi assistere da persona di sua fiducia che sia riconosciuta idonea dal giudice.

Art. 94 Istanza di esibizione

1. L'istanza di esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte o di un terzo deve contenere la specifica indicazione del documento o della cosa e, quando e' necessario, l'offerta della prova che la parte o il terzo li possiede.

Art. 95 Notificazione dell'ordinanza di esibizione

1. Il giudice, nell'ordinanza con la quale dispone l'esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte contumace o di un terzo, fissa il termine entro il quale l'ordinanza deve essere notificata e indica la parte che deve provvedere alla notificazione.

Art. 96 Informazioni della pubblica amministrazione

1. La nota contenente le informazioni, che la pubblica amministrazione fornisce su richiesta del giudice a norma dell'articolo 213 del codice, e' inserita nel fascicolo d'ufficio.

Art. 97 Divieto di private informazioni

1. Il giudice non puo' ricevere private informazioni sulle cause pendenti davanti a se', ne' puo' ricevere memorie se non per mezzo della cancelleria.

Art. 98 Deposito di documenti fatto da pubblico depositario

1. Il pubblico depositario, al quale e' stato ordinato dal giudice istruttore il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione a norma dell'articolo 218 del codice, deve farne copia.

2. Le copie sono verificate dal cancelliere che della verificazione redige processo verbale. Questo e' conservato in cancelleria unitamente alle scritture originali e una copia di esso e' consegnata al depositario.

3. Il pubblico depositario puo' rilasciare copia delle scritture in base a quella da lui fatta, facendo menzione del processo verbale di verificazione di cui al comma precedente.

Art. 99 Proposizione della querela di falso

1. La querela di falso proposta con atto di citazione deve essere confermata nella prima udienza davanti al giudice istruttore dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura speciale.

2. Se la parte che propone personalmente in udienza la querela di falso e' analfabeta, la dichiarazione e' raccolta dal cancelliere in apposito processo verbale che tiene luogo della dichiarazione scritta.

Art. 100 Copie del documento impugnato

1. Il cancelliere non puo' rilasciare copia del documento impugnato di falso che si trova depositato in cancelleria senza l'autorizzazione del giudice istruttore.

2. L'autorizzazione e' data con decreto.

Art. 101 Rinvio

1. Nel procedimento di falso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice relative alla verificazione di scrittura privata.

Art. 102 Ammissione d'interrogatorio o di prova testimoniale

1. Nell'ordinanza che ammette l'interrogatorio o la prova testimoniale non e' necessario che siano ripetuti i capitoli relativi, se il giudice fa richiamo a quelli contenuti nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta o nei processi verbali di causa.

Art. 103 Termine per l'intimazione al testimone

1. L'intimazione di cui all'articolo 250 del codice deve essere fatta ai testimoni almeno sette giorni prima dell'udienza in cui sono chiamati a comparire.27

2. Con l'autorizzazione del giudice il termine puo' essere ridotto nei casi d'urgenza.

3. L'intimazione a cura del difensore contiene:

  1. 1) l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonche' gli estremi dell'ordinanza con la quale e' stata ammessa la prova testimoniale;

  2. 2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;

  3. 3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonche' il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;

  4. 4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potra' essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro.27

Art. 103-bis Modello di testimonianza

1. La testimonianza scritta e' resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre all'indicazione del procedimento e dell'ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete generalita' del testimone, dell'indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresi' contenere l'ammonimento del testimone ai sensi dell'articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all'avviso in ordine alla facolta' di astenersi ai sensi degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonche' le richieste di cui all'articolo 252, primo comma, del codice, ivi compresa l'indicazione di eventuali rapporti personali con le parti, e la trascrizione dei quesiti ammessi, con l'avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresi' precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o indiretto.

2. Al termine di ogni risposta e' apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone.

3. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L'autentica delle sottoscrizioni e' in ogni caso gratuita nonche' esente dall'imposta di bollo e da ogni diritto.

Art. 104 Mancata intimazione ai testimoni

1. Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d'ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l'altra parte dichiari di avere interesse all'audizione.

2. Se il giudice riconosce giutificata l'omissione, fissa una nuova udienza per l'assunzione della prova.

Art. 105 Forma speciale di esame testimoniale

1. La disposizione dell'articolo 255 secondo comma del codice, relativa all'esenzione della comparizione dei testimoni davanti al giudice, si applica in ogni caso ai Principi Reali, ai Cardinali e ai Grandi Ufficiali dello Stato.

Art. 106 Disposizioni relative al testimone non comparso

1. Il giudice istruttore puo' pronunciare i provvedimenti di cui all'articolo 225 primo comma del codice contro il testimone non comparso dopo che e' decorsa un'ora da quella indicata per la comparizione.

2. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo contro il testimone.