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Sez. L, Sentenza n. 9775 del 19/09/1991 (Rv. 473927 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere | Deduzione del datore di lavoro della validità del recesso sotto il profilo del giustificato motivo oggettivo - Ammissibilità - Condizione - Mancanza di tale deduzione - Accertamento della sussistenza di fattispecie diversa da quella del licenziamento collettivo - Preclusione.
Stato
decisa il 1991-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473927-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere

Nell'ambito della controversia sulla legittimità del licenziamento intimato ad una pluralità di lavoratori e qualificato come collettivo per riduzione di personale dal datore di lavoro, questi può sostenere in giudizio la validità del provvedimento come licenziamento individuale sotto il profilo del giustificato motivo obiettivo, qualora i fatti addotti nella comunicazione al dipendente come motivi del recesso consentano tale qualificazione, diversa da quella unilateralmente adottata; l'indagine sulla sussistenza della diversa fattispecie di legittimo recesso dal rapporto ai sensi dell' art. 3 legge n. 604 del 1966 deve ritenersi invece preclusa, in relazione al principio generale della domanda e all'onere di allegazione e di prova a carico del datore convenuto, ove questi si limiti a sostenere la sussistenza dei requisiti del licenziamento collettivo, senza prospettare in via alternativa o subordinata i fatti costitutivi del recesso per giustificato motivo obiettivo.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)