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Sez. 3, Sentenza n. 1227 del 20/02/1984 (Rv. 433369 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE - TRASPORTO TERRESTRE DA ESEGUIRSI NEL TERRITORIO NAZIONALE - RISARCIMENTO COMPLETO DEL DANNO - OBBLIGO DEL VETTORE - MANCATA DICHIARAZIONE, DA PARTE DEL MITTENTE, DEL VALORE DELLE COSE CONSEGNATE - IRRILEVANZA - INVOCABILITÀ DELLE NORME DELLA CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 19 MAGGIO 1956 - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433369-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE - TRASPORTO TERRESTRE DA ESEGUIRSI NEL TERRITORIO NAZIONALE - RISARCIMENTO COMPLETO DEL DANNO - OBBLIGO DEL VETTORE - MANCATA DICHIARAZIONE, DA PARTE DEL MITTENTE, DEL VALORE DELLE COSE CONSEGNATE - IRRILEVANZA - INVOCABILITÀ DELLE NORME DELLA CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 19 MAGGIO 1956 - ESCLUSIONE.*

Per il trasporto terrestre di cose da eseguirsi nell'ambito del territorio nazionale, l'art. 1693 cod. civ., a differenza di quanto dispongono gli artt. 423 e 952 cod. nav. Per il trasporto marittimo ed aereo, pone a carico del vettore la responsabilità per la perdita o l'avaria delle cose che gli sono state consegnate per il trasporto, senza stabilire alcun limite all'ammontare del risarcimento; per cui il vettore è tenuto a risarcire interamente il danno, anche se il mittente non abbia dichiarato il valore delle cose consegnate, non potendo invocarsi in contrario le norme della convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, resa esecutiva in Italia con la legge 6 dicembre 1960 n. 1621, la quale ha riguardo solo ai trasporti internazionali, eseguiti tra località site in territori di stati (contraenti) diversi. (V 359/83, mass n 425164).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1693, Cod. Navig. art. 423 CORTE COST., Cod. Navig. art. 952, Tratt. Internaz. 19/05/1956, Legge 06/12/1960 num. 1621

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)