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Sez. 5, Sentenza n. 29613 del 23/07/2025 Cc. (dep. 20/08/2025) Rv. 288375-02

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - PRESUPPOSTI E FORME | Modifiche introdotte all'art. 267 cod. proc. pen. dall'art. 1, comma 2-bis, d.l. n. 105 del 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 137 del 2023 - Motivazione "per relationem" - Legittimità - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2025-07-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288375-02

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - PRESUPPOSTI E FORME

In tema di intercettazione tra presenti, mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, è rispondente alle indicazioni del novellato art. 267, comma 1, cod. proc. pen., in quanto soddisfa i criteri di autonomia e concretezza della valutazione, anche la motivazione "per relationem", purché questa svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi ed eviti il ricorso a formule stereotipate e astratte o sia "graficamente assente" o caratterizzata da un percorso motivazionale sostanzialmente mancante o meramente apparente. (In motivazione la Corte ha precisato che la previsione di cui all'art. 267, comma 1, cod. proc. pen., a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 2-bis, d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, è vigente a partire dal 10 ottobre 2023 e, quindi, in assenza di una disposizione transitoria e in applicazione del principio "tempus regit actum", è applicabile ai decreti autorizzativi emessi da tale data).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 com. 1 CORTE COST., Legge 09/10/2023 num. 137, Decreto Legge 10/08/2023 num. 105 art. 1 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)