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Sez. 4, Sentenza n. 6351 del 23/04/1981 Ud. (dep. 27/06/1981) Rv. 149569 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - DISPOSIZIONI GENERALI - DENOMINAZIONI TOPOGRAFICHE STRADALI - IN GENERE - NORME DI COMPORTAMENTO - CROCEVIA - IN GENERE - NOZIONE - VELOCITÀ - LIMITI ELASTICI - CROCEVIA E SIMILI - OBBLIGO DI MODERARE LA VELOCITÀ IN OGNI CASO DI INTERSEZIONE DI STRADE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-04-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149569-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - DISPOSIZIONI GENERALI - DENOMINAZIONI TOPOGRAFICHE STRADALI - IN GENERE - NORME DI COMPORTAMENTO - CROCEVIA - IN GENERE - NOZIONE - VELOCITÀ - LIMITI ELASTICI - CROCEVIA E SIMILI - OBBLIGO DI MODERARE LA VELOCITÀ IN OGNI CASO DI INTERSEZIONE DI STRADE - SUSSISTENZA.*

Crocevia è l'incrocio di strade, qualunque sia la Forma o il numero dei bracci delle strade confluenti. La definizione adottata dal legislatore nell'art. 1 d.P.R. 30 giugno 1959 n. 420 ha valore meramente tecnico. Le Disposizioni, che regolano la condotta dei conducenti di veicoli in prossimità delle aree di crocevia, non vanno pertanto interpretate in senso restrittivo. Le norme predette, in base alla ratio che sorregge l'intero sistema legislativo, volto ad evitare ogni pericolo nella circolazione stradale, sono applicabili alle varie possibilità di intersecazione di traiettorie, distintamente denominate - nell'art. 1 del regolamento - con le espressioni: crocevia, incrocio ad x, incrocio a T, intersezione ad Y, intersezione multipla, interscambio. L'art. 102 secondo comma cod. strad. Impone l'Obbligo di moderare la velocità tanto per i crocevia, quanto per le biforcazioni in genere. (Conf. Sulla prima parte, mass. Nn. 102013/66, 108299/68, 111238/69, 112738/69, 116594/71, 122438/72, 123099/73, 128444/74, 128850/74).*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 102, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 1), Legge 30/06/1959 num. 420 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)