Sez. 3, Ordinanza n. 13157 del 13/05/2024 (Rv. 671145-01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - DIRETTORE E DIREZIONE DEI LAVORI | Condotte illecite in violazione della normativa edilizia - Responsabilità per gli abusi - Soggetti gravati - Sul piano amministrativo - Nei rapporti interni - Rapporto contrattuale - Obbligazioni relative - Rilevanza - Fattispecie. APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - IN GENERE - In genere. LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - IN GENERE - In genere.
APPALTO (CONTRATTO DI) - DIRETTORE E DIREZIONE DEI LAVORI
In relazione alle condotte illecite poste in essere in violazione della normativa edilizia, mentre sul piano amministrativo, cioè nei rapporti con la pubblica amministrazione, la responsabilità per gli abusi incombe sia sul committente, sia sul direttore dei lavori, sia sull'appaltatore, ai fini della responsabilità nei rapporti interni rilevano il rapporto contrattuale e le obbligazioni da esso derivanti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha affermato la responsabilità per inadempimento del progettista-direttore dei lavori che, omettendo di segnalare alla committente la necessità di richiedere ed ottenere l'assenso alle varianti alle opere già autorizzate, ne aveva determinato la responsabilità sul piano amministrativo).
Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 1655, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)