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Sez. 2, Sentenza n. 667 del 09/03/1966 (Rv. 321324 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - PASSAGGIO COATTIVO - INTERCLUSIONE - RELATIVA: A FAVORE DI FONDO NON INTERCLUSO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321324-01

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - PASSAGGIO COATTIVO - INTERCLUSIONE - RELATIVA: A FAVORE DI FONDO NON INTERCLUSO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'art.1052 cod.civ. non contempla una vera e propria condizione di necessita del passaggio coattivo cui corrisponde un diritto del proprietario del fondo, ma soltanto una maggiore utilita rispondente alle esigenze generali della produzione, da accertarsi volta per volta dal giudice cui la legge commette la facolta di concedere il passaggio. Codesto accertamento involge un apprezzamento di merito, incensurabile in Cassazione, se rettamente motivato. Le esigenze dell'agricoltura e dell'industria che il giudice deve tener presenti per decidere se concedere o meno il passaggio coattivo ad un fondo non intercluso, devono, infatti, riferirsi non a criteri astratti o meramente ipotetici, bensi allo stato attuale del fondo e, in relazione ad esso, alle concrete possibilita di un piu intensivo sfruttamento e d'una migliore utilizzazione. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)