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Norme in materia di reclutamento del personale della scuola

Testo in vigore al

Art. 19

1. Ai fini della copertura dei posti di sostegno nella scuola dell'obbligo, dopo le operazioni di utilizzazione del personale docente di ruolo fornito del prescritto titolo di specializzazione, dovra' procedersi all'accantonamento di un numero di posti pari a quello necessario per le nomine del personale docente non di ruolo fornito del prescritto titolo di specializzazione.

2. Effettuato l'accantonamento dei posti di cui al comma 1, nell'ambito del numero dei posti residui saranno utilizzati i docenti di ruolo privi del prescritto titolo di specializzazione.

3. Dopo le operazioni di cui al comma 2 si procedera' all'effettuazione delle nomine del personale docente non di ruolo per il quale e' stato disposto l'accantonamento di posti di cui al comma 1.

Art. 20

1. Ai fini dell'ammissione ai concorsi ispettivi, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola, cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione ai detti ruoli. Ai concorsi relativi al contingente per la scuola materna e' ammesso anche il personale direttivo della scuola elementare. Il Ministro della pubblica istruzione e' tenuto a riesaminare le posizioni di coloro i quali abbiano superato le prove concorsuali in concorsi gia' espletati dopo la data di entrata in vigore della legge 10 giugno 1982, n. 349, o in fase di espletamento e si trovino nella predetta situazione, adottando provvedimenti di nomina nei limiti dei posti disponibili e vacanti, con decorrenza economica dall'effettiva assunzione in servizio.

Art. 21

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, non si applicano per il reclutamento di personale della scuola relativo alla copertura di posti disponibili e vacanti che andrebbero conferiti per incarico o supplenza.

Art. 22

1. Allo scopo di assicurare il graduale ridimensionamento delle unita' scolastiche, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce criteri, tempi e modalita' per la definizione e l'articolazione del piano pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica.

2. Il Ministro della pubblica istruzione puo' disporre l'aggregazione anche di istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di diverso ordine e tipo.

2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1 ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti per le competenze previste dal secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, gli oneri di personale e di funzionamento che, ai sensi delle vigenti disposizioni, risultino a carico di piu' enti sono ripartiti sulla base di un'apposita convenzione da stipularsi tra il provveditore agli studi e gli enti territoriali interessati.

4. Il Ministro della pubblica istruzione dettera', nell'ambito dell'ordinanza che disciplina la mobilita' del personale direttivo, apposite disposizioni per l'utilizzazione del personale direttivo gia' titolare degli istituti e scuole per i quali si procede all'aggregazione.

Art. 23

1. Il personale docente degli istituti e scuole d'istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, appartenente a ruoli con situazione di soprannumerarieta' puo' essere utilizzato anche in istituti e scuole di altro ordine o grado, per insegnamenti diversi da quello di titolarita' per i quali sia fornito del titolo di studio prescritto.

2. I criteri e le modalita' di attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono definiti in sede di negoziazione decentrata nazionale.

Art. 25

1. Nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 12, le procedure dei concorsi per soli titoli indetti con i decreti del Ministro della pubblica istruzione in data 12 luglio 1989, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - n. 55 del 21 luglio 1989, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte, possono essere completate entro il termine del 31 dicembre 1989, ai fini dell'effettuazione delle nomine sul contingente dei posti disponibili e vacanti riferibili all'anno scolastico 1989-1990. Tali nomine hanno decorrenza giuridica dal 1› settembre 1989 ed effetti economici dalla data di effettiva assunzione del servizio.

2. Sempre nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 12, le procedure degli analoghi concorsi per soli titoli indetti con i decreti del Ministro della pubblica istruzione in data 12 luglio 1989, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale indicata al comma 1, per l'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei conservatori di musica e delle Accademie possono essere parimenti completate entro il termine del 31 dicembre 1989, ai fini dell'effettuazione delle nomine sul contingente dei posti disponibili e vacanti riferibili all'anno scolastico 1989-90.
Tali nomine hanno decorrenza giuridica dal 1› ottobre 1989 ed effetti economici dalla data di effettiva assunzione del servizio.

3. Restano ferme le procedure gia' espletate e le nomine effettuate in applicazione dei decreti del Ministro della pubblica istruzione di cui ai commi 1 e 2.

Art. 25-bis

1. Al personale docente di ruolo non vedente delle scuole aventi particolari finalita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, il quale si sia trovato o venga a trovarsi nelle condizioni di soprannumerarieta', e' consentito, a domanda, il trasferimento presso i provveditorati agli studi di appartenenza secondo i criteri stabiliti per la mobilita' volontaria dei pubblici dipendenti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e con decreto del Ministro per la funzione pubblica del 20 giugno 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 60- bis dell'8 agosto 1989.

2. Detto personale sara' impiegato nell'ambito della consulenza e della docenza ai fini della formazione e dell'aggiornamento psico-didattico e metodologico degli insegnanti di sostegno limitatamente all'area della minorazione visiva.

3. A tal fine i provveditori agli studi interessati organizzano una sezione operativa insieme al gruppo di lavoro handicappati.

4. Analoga disponibilita' sara' assunta da ogni altro ufficio della pubblica amministrazione, allorche' abbia a rilevare all'interno del proprio organico la vacanza dei posti destinati a mansioni o funzioni esplicabili anche dal personale non vedente di cui trattasi.

Art. 27

1. I posti relativi alle vacanze che sono state individuate nella tabella allegata al decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 20 giugno 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 60- bis dell'8 agosto 1989, per la sesta qualifica funzionale e per il profilo professionale di assistente amministrativo, con riguardo alle sedi di Milano e Torino, sono conferiti ai candidati compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi ordinari per titoli ed esami di accesso ai ruoli dei coordinatori amministrativi degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, indetti ai sensi dell'ordinanza ministeriale 6 novembre 1984, purche' le graduatorie stesse risultino approvate alla data del 31 dicembre 1988.

2. L'accettazione della nomina conferita ai sensi del comma 1 comporta il depennamento dalla graduatoria di merito dalla quale l'interessato proviene.

3. Ai fini di cui al comma 1 i provveditori agli studi delle sedi sopra indicate propongono al Ministero della pubblica istruzione la nomina di coloro che risultino utilmente collocati in graduatoria.

4. Il personale nominato ai sensi del presente articolo non puo' essere trasferito ne' distaccato o comandato o comunque utilizzato in sedi diverse da quelle indicate nel comma 1, ivi comprese quelle dei Gabinetti e delle Segreterie dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, prima che abbia compiuto sette anni di effettivo servizio, salvo che per gravi motivi di incompatibilita'.

5. I posti eventualmente non coperti in applicazione del presente articolo sono assegnati in base alla procedura di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica di cui al comma 1.

Art. 28-bis

1. Ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono ammessi ad apposite sessioni riservate di esami, da indire entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da svolgere con le stesse modalita' previste dall'articolo 11, comma 3, gli insegnanti della scuola materna e della scuola secondaria, non provvisti dalla prescritta abilitazione, che abbiano prestato il servizio d'insegnamento di cui allo stesso articolo 11, comma 1, in qualita' di supplenti nelle scuole materne autorizzate, ivi comprese le scuole della regione siciliana, o, rispettivamente, negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, pareggiati o legalmente riconosciuti.

Art. 29

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 26.000 milioni per l'anno 1989, in lire 28.500 milioni per l'anno 1990 ed in lire 31.800 milioni a decorrere dall'anno 1991, si provvede:

  1. a) quanto a lire 26.000 milioni per l'anno 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando per lire 6.000 milioni l'accantonamento "Norme in materia di reclutamento del personale della scuola" e per lire 20.000 milioni utilizzando parzialmente l'accantonamento "Provvedimenti in favore della scuola";

  2. b) quanto a lire 28.500 milioni per l'anno 1990, per lire 26.000 milioni a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1021, 1124 e 1505 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno medesimo e per lire 2.500 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Riforma della scuola elementare";

  3. c) quanto a lire 31.800 milioni a decorrere dall'anno 1991 a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1021, 1029, 1124 e 1505 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 30

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 novembre 1989
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
MATTARELLA, Ministro della pubblica
istruzione
CIRINO POMICINO, Ministro del
bilancio e della programmazione
economica
CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI