REGOLAMENTO (CE) N. 894/97 DEL CONSIGLIO del 29 aprile 1997 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca
Testo in vigore al
Questo elemento non esiste alla data scelta.
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
visto il parere del Comitato economico e sociale2,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca3 è stato modificato più volte e in modo sostanziale; che, a fini di razionalità e di chiarezza, occorre pertanto procedere alla codificazione di tale regolamento;
considerando che, per assicurare la protezione delle risorse biologiche marine nonché uno sfruttamento equilibrato delle risorse della pesca conforme all'interesse sia dei pescatori che dei consumatori, debbono essere stabilite misure tecniche di conservazione di tali risorse, tra l'altro per quanto riguarda le dimensioni delle maglie, le percentuali delle catture accessorie, le dimensioni dei pesci autorizzate e le restrizioni di pesca in talune zone o periodi ovvero con taluni dispositivi;
considerando che occorre raggiungere un equilibrio tra l'adeguamento delle misure tecniche ai diversi tipi di pesca e la necessità di regole uniformi, il quale renda più facile la loro applicazione;
considerando che occorre includere nel presente regolamento le disposizioni relative alle operazioni di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat, concordate tra la Comunità, la Norvegia e la Svezia; che, pertanto, tenuto conto dei pareri scientifici, è necessario stabilire restrizioni stagionali per talune attività di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat;
considerando che le misure di gestione relative alla pesca nel Mar Baltico devono essere adottate in sede di Commissione internazionale della pesca del Baltico;
considerando che il volume attuale dei rigetti in mare costituisce uno spreco inammissibile; che il divieto della pesca con tecniche insufficientemente selettive o in zone di concentrazione di pesci giovani, come pure l'aumento delle dimensioni delle maglie ed il divieto di utilizzare attrezzature che favoriscono la pratica dei rigetti in mare consentono di compiere un primo passo verso l'eliminazione definitiva di pratiche incompatibili con la conservazione e la corretta gestione delle risorse; che è necessario attuare un sistema di gestione e di sfruttamento coerente che consenta di ridurre al minimo i rigetti in mare;
considerando che è opportuno definire la pesca diretta di determinate specie ittiche così come le catture accessorie e le specie protette;
considerando che gli esperimenti condotti su vasta scala hanno dimostrato che l'uso di pezze a maglie quadrate applicate nella parte superiore del sacco può contribuire notevolmente a ridurre le catture di pesci di taglia troppo ridotta;
considerando che la pesca industriale costituisce un'attività permanente e che, di conseguenza, anche le relative norme di sfruttamento devono presentare un carattere di stabilità;
considerando che la cattura di alcune specie destinate a delle trasformazioni in farina e in olio può essere realizzata con un'apertura di maglia derogatoria a condizione che queste operazioni di cattura non abbiano un'influenza negativa sugli altri stock demersali e in particolare su quelli del merluzzo e dell'eglefino;
considerando che, per quanto riguarda le reti da posta fisse, le reti da posta impiglianti e i tramagli si nota la tendenza a utilizzare attrezzi con maglie sempre più piccole, il che si traduce in un aumento del tasso di mortalità per il novellame delle specie bersaglio interessate;
considerando che questa tendenza deve essere frenata e che le maglie degli attrezzi da posta, come le reti da posta fisse, le reti da posta impiglianti e i tramagli devono permettere una selettività correlata con le specie bersaglio o i gruppi di specie bersaglio;
considerando che i parametri biologici per le specie interessate sono diversi nelle varie zone geografiche; che tali differenze giustificano l'applicazione di misure differenti a seconda della zona;
considerando che, per lasciare ai pescatori un adeguato lasso di tempo per adattare gli attrezzi esistenti ai nuovi requisiti si deve prevedere un periodo transitorio sufficiente;
considerando che occorre definire il metodo di misurazione della dimensione dei crostacei e dei molluschi;
considerando che occorre definire le norme per la pesca effettuata entro la zona costiera delle 12 miglia, e che queste devono essere esecutorie;
considerando che a tale riguardo dovrebbe essere garantita la protezione delle aree di sviluppo nella zona costiera degli Stati membri, tenendo conto delle condizioni biologiche specifiche in queste diverse zone;
considerando che l'utilizzazione non selettiva della rete a circuizione, nelle operazioni di pesca effettuate su branchi di tonnidi e di altre specie di pesci associate o vicine a mammiferi marini può provocare la cattura e l'inutile morte di questi ultimi;
considerando che la pesca con i ciancioli, se praticata correttamente e in modo responsabile, è un metodo efficace che permette di catturare solo le specie bersaglio ricercate; che in dette circostanze essa non presenta più un pericolo per la conservazione dei mammiferi marini;
considerando che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato il 22 dicembre 1989, la risoluzione 44/225 relativa alla pesca con grandi reti pelagiche derivanti e alle sue conseguenze sulle risorse biologiche degli oceani e dei mari;
considerando che il Consiglio ha approvato, con la decisione 82/72/CEE4, la convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna);
considerando che la Comunità ha firmato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, la quale impone a tutti i membri della comunità internazionale di cooperare per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche d'alto mare;
considerando che la diffusione e l'incremento incontrollato delle attività di pesca con reti da posta derivanti possono provocare gravi inconvenienti in termini di aumento dello sforzo di pesca e delle catture accessorie di specie diverse dalla specie bersaglio; che è pertanto opportuno disciplinare le attività di pesca con tali reti;
considerando che, per non ostacolare la ricerca scientifica, il presente regolamento non deve applicarsi alle azioni che possono risultare necessarie, anche accidentalmente, per lo svolgimento di tale ricerca;
considerando che qualora incombessero serie minacce sulla conservazione delle risorse occorrerebbe autorizzare gli Stati membri a prendere le misure provvisorie necessarie;
considerando che le misure nazionali supplementari aventi carattere strettamente locale non devono essere abrogate od ostacolate dall'adozione del presente regolamento;
considerando che tali misure possono quindi essere mantenute o adottate, previo accertamento, da parte della Commissione, della loro conformità alla normativa comunitaria e alla politica comune della pesca;
considerando che l'applicazione del presente regolamento deve lasciare impregiudicate talune misure nazionali che vanno al di là degli obblighi minimi da esso previsti;
considerando che può rivelarsi necessaria l'adozione urgente di nuove misure di conservazione e di modalità d'applicazione del presente regolamento; che tali misure e tali modalità devono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura5,
Articolo 1 Delimitazione delle zone 1. Fatti salvi l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 10, paragrafo 17 e l'articolo 11, paragrafo 3, il presente regolamento si applica alle catture ed agli sbarchi di risorse di pesca presenti nelle acque marittime che sono soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri e che sono situate in una delle regioni seguenti:
Regione 1 Le acque che si trovano a nord e ad ovest di una linea che parte da un punto situato a 48° latitudine nord e a 18° longitudine ovest, prolungandosi quindi a nord fino a 60° latitudine nord, poi ad est fino a 5° longitudine ovest, ancora a nord fino a 60° 30'latitudine nord e poi ad est fino a 4° longitudine ovest, infine a nord fino a 64° latitudine nord e ancora ad est fino alla costa norvegese.
Regione 2 Le acque situate a nord di 48° latitudine nord, escluse le acque della regione 1 e delle divisioni III b), III c) e III d) del CIEM.
Regione 3 Le acque corrispondenti alle sottozone VIII e IX del CIEM.
Regione 4 Le acque corrispondenti alla sottozona X del CIEM.
Regione 5 Le acque situate nella parte dell'Atlantico centro-orientale comprendente le divisioni 34.1.1, 34.1.2, 34.1.3 e la sottozona 34.2.0 della zona di pesca 34 della FAO - regione Copace, escluse le acque sotto la sovranità o la giurisdizione della Spagna che circondano le isole Canarie.
Regione 6 Le acque al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana.
Regione 7 Le acque al largo delle coste dei dipartimenti francesi della Martinica e della Guadalupa.
Regione 8 Le acque al largo delle coste del dipartimento francese della Riunione.
2. Le zone geografiche designate nel presente regolamento con le sigle «NAFO», «CIEM» e «FAO» sono quelle definite rispettivamente dall'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, dal Consiglio internazionale per l'alimentazione e l'agricoltura. Esse sono descritte, fatte salve ulteriori modifiche, nel regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio, del 28 dicembre 1978, relativo alla conclusione, da parte della Comunità economica europea, della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale sulla pesca nell'Atlantico nord-occidentale6, e nelle comunicazioni della Commissione n. 85/C 335/027 e n. 85/C 347/058.
3. Le regioni di cui al paragrafo 1 possono essere ripartite in zone geografiche secondo la procedura di cui all'articolo 18, in particolare sulla base delle definizioni menzionate al paragrafo 2 del presente articolo.
4. Nonostante il disposto del paragrafo 2, ai fini del presente regolamento, il Kattegat è delimitato, a nord, da una linea che, partendo dal faro di Skagen e passando per il faro di Tistlarna, raggiunge il punto più vicino della costa svedese e, a sud, dalla linea seguente: da Capo Hasenøre fino alla Punta Gniben, da Korshage fino a Spodsbjerg, dal Capo Gilbjerg fino a Kullen.
Lo Skaggerrak è delimitato ad ovest da una linea che collega il faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e a sud da una linea che, partendo dal faro di Skagen e passando per il faro di Tistlarna, si prolunga poi fino al punto più vicino della costa svedese.
5. Nonostante il paragrafo 2, ai fini del presente regolamento, per Mare del Nord si intende la sottozona CIEM IV, nonché la parte contigua della divisione CIEM II a) situata a sud del 64° latitudine nord e la parte della divisione CIEM III a) che non rientra nella definizione dello Skagerrak di cui al paragrafo 4.
TITOLO I RETI E RELATIVE CONDIZIONI D'IMPIEGO Articolo 2 Dimensioni minime delle maglie 1. Per ognuna delle regioni o zone geografiche menzionate nell'allegato I e, se del caso, per il corrispondente periodo e forza motrice, è proibito l'uso di reti da traino, sciabiche danesi o reti trainate analoghe, salvo che la dimensione delle maglie nella parte della rete che reca le maglie più piccole sia uguale o superiore ad una delle dimensioni minime delle maglie fissate nell'allegato I denominate dimensione minima di riferimento delle maglie, e salvo che le catture effettuate con tali reti e trattenute a bordo comprendano:
- una percentuale delle specie bersaglio autorizzate uguale o superiore a quella indicata nell'allegato I,
- una percentuale di specie protette non superiore a quella indicata nell'allegato I, per la dimensione minima di riferimento delle maglie.
In deroga al primo comma, la percentuale minima di specie bersaglio può essere ottenuta riunendo le quantità di tutte le specie bersaglio catturate, sempreché:
- si tratti di specie bersaglio per le quali la percentuale massima di specie protette sia del 10 %;
- si tratti di specie bersaglio per le quali la dimensione minima di riferimento delle maglie sia pari o inferiore alle maglie delle reti in uso;
- il rapporto fra la percentuale totale di tutte le specie protette riunite e il peso globale di tutte le specie bersaglio riunite non superi il 10 %.
Ai fini del presente regolamento si intendono per specie protette le specie per cui è stata fissata una dimensione minima nell'allegato II o che sono state individuate con un asterisco in detto allegato per la regione interessata.
Il presente paragrafo non pregiudica le disposizioni particolari stabilite nei paragrafi da 2 a 9.
2. Alle draghe non si applica il disposto del paragrafo 1. Quando si pesca con le draghe è tuttavia vietato tenere a bordo o sbarcare più del 10 % di specie protette.
3. Le percentuali di cui all'allegato I sono calcolate in proporzione del peso totale dei pesci, crostacei e molluschi presenti a bordo dopo la cernita o allo sbarco, tenuto conto dei quantitativi eventualmente trasbordati.
Nella pesca del cicerello con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 16 mm la percentuale può tuttavia essere determinata prima della cernita. Questa disposizione non si applica nello Skagerrak e nel Kattegat.
Le percentuali possono essere calcolate in base a uno o più campioni rappresentativi. Le regole per la campionatura possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 18.
4. La cernita è effettuata immediatamente dopo l'alaggio delle reti. Le catture di specie protette che superano le percentuali di cui all'allegato I sono immediatamente scaricate in mare.
5. Se le catture sono state effettuate durante uno stesso viaggio con reti diverse aventi maglie di dimensioni diverse o in regioni o zone geografiche diverse oppure in presenza di ulteriori condizioni diverse (come periodi di tempo diversi) e se queste condizioni di pesca diverse implicano un cambiamento delle dimensioni minime di riferimento delle maglie (con percentuali corrispondenti) indicate nell'allegato I, le percentuali sono calcolate per ogni parte delle catture effettuate in ciascuna delle diverse condizioni.
Si considera che tutte le catture siano state effettuate con le reti a bordo aventi le maglie più piccole a meno che non risulti diversamente dal giornale di bordo tenuto in ottemperanza all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca9 ed alle norme fissate in attuazione di detto articolo.
6. Le catture sono calcolate in peso vivo.
Ai fini del presente articolo l'equivalente in peso di uno scampo intero si ottiene moltiplicando il peso della coda dello scampo per tre.
7. Le reti aventi maglie di dimensioni inferiori alle maglie della rete in uso in conformità del paragrafo 1 non possono essere tenute a bordo a meno che non siano adeguatamente assicurate con corde e riposte in modo da non poter essere facilmente utilizzate. Le norme specifiche relative al modo di riporre il materiale possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 18.
8. Per potenza del motore si intende la potenza massima continua ottenibile al volano di ciascun motore e che può essere applicata alla propulsione della nave per via meccanica, elettrica, idraulica o in altro modo. Tuttavia, quando un riduttore è integrato nel motore, la potenza è misurata alla flangia dell'apparato di trasmissione del riduttore.
Non sarà fatta alcuna deduzione per le macchine ausiliarie azionate dal motore.
L'unità di potenza del motore è espressa in chilowatt (kW).
La potenza continua del motore è determinata secondo i requisiti fissati dall'organizzazione internazionale per l'unificazione nel quadro delle norme internazionali ISO 3046/1, seconda edizione, ottobre 1981.
Le modifiche necessarie per adeguare i requisiti di cui al quarto comma al progresso tecnico sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18.
9. È vietato tenere a bordo o utilizzare reti da traino, sciabiche danesi o reti trainate analoghe aventi una dimensione minima di maglie uguale o superiore a 90 millimetri e aventi più di 100 maglie sulla circonferenza del sacco in senso stretto, escluse le giunture e le ralinghe laterali.
Le reti da traino, sciabiche danesi o reti trainate analoghe aventi una dimensione di maglie superiore o uguale a 100 millimetri possono essere fornite nella metà superiore della circonferenza del sacco, di una pezza (pannello o finestra) di rete a maglia quadrata attaccata alle giunture o ralinghe laterali, avente una dimensione di maglie uguale o superiore a 90 millimetri.
Si intende per «rete a maglia quadrata» una pezza montata in modo che le due direzioni AB delle maglie che costituiscono la pezza siano l'una parallela e l'altra perpendicolare all'asse longitudinale del sacco in senso stretto. La direzione AB è la direzione parallela ad una serie rettilinea.
10. a) Le reti da posta fisse, le reti da posta impiglianti ed i tramagli le cui maglie non corrispondano a nessuna delle categorie menzionate negli allegati V o VI sono vietati e non possono essere tenuti a bordo dei pescherecci. Per quanto riguarda i tramagli, la dimensione delle maglie di cui al presente regolamento è quella della pezza di rete con le maglie più piccole. b) Qualora le catture siano state effettuate nelle regioni 1 e/o 2 da pescherecci mediante reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e/o tramagli le cui maglie corrispondano a una delle categorie di cui all'allegato V, la proporzione delle quantità trattenute a bordo espresse in peso vivo, per qualsiasi specie o combinazione di specie o gruppi di specie menzionata a fronte della corrispondente categoria di maglie, non può essere inferiore al 70 %. c) Qualora le catture siano state effettuate nella regione 3 da pescherecci mediante reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e/o tramagli le cui maglie corrispondano a una delle categorie di cui all'allegato VI, la proporzione delle quantità trattenute a bordo espresse in peso vivo, per qualsiasi specie o combinazione di specie o gruppi di specie menzionata a fronte della corrispondente categoria di maglie, non può essere inferiore al 70 %. d) Ai fini del presente regolamento si intende per: i) «rete da posta fissa e rete da posta impigliante»: qualsiasi attrezzo costituito da un'unica pezza di rete, ancorato con qualsiasi dispositivo sul fondo marino; ii) «tramaglio»: qualsiasi attrezzo costituito da due o più pezze fissate insieme in parallelo su un'unica ralinga, ancorato con qualsiasi dispositivo sul fondo marino. e) Le lettere a), b), c) e d) non si applicano alle catture di salmonidi e di agnati.
Le modalità di applicazione del presente paragrafo, compresa la misurazione delle maglie, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18, entro il 31 dicembre 1997.
Articolo 3 Misurazione delle dimensioni delle maglie Le modalità tecniche per la misurazione delle dimensioni delle maglie sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 18.
Articolo 4 Dispositivi di agganciamento delle reti Sono vietati i dispositivi che possano ostruire le maglie di una parte qualsiasi di una rete o comunque ridurne effettivamente le dimensioni.
Tuttavia, questa disposizione non esclude l'impiego dei dispositivi il cui elenco è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 18.
TITOLO II DIMENSIONE MINIMA DEI PESCI, CROSTACEI E MOLLUSCHI
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1997. Per il Consiglio Il Presidente H. VAN MIERLO