Sez. 1, Sentenza n. 612 del 18/03/1967 (Rv. 326605 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE - NOZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE - NOZIONE.*
Il dolo processuale di cui all'art. 395 n.1 cod.proc.civ. consiste in un raggiro subiettivamente diretto e obiettivamente idoneo a paralizzare la difesa dell'avversario e ad impedire al giudice l'accertamento della verita, ed e rilevante solo se la sentenza sia l'effetto necessario di esso. (nella specie e stata esclusa l'ipotesi del dolo idoneo e determinante nella sottrazione -scoperta e denunziata dalla controparte- di documenti processuali, il contenuto rilevante dei quali risultava egualmente da analoghi documenti prodotti dalla controparte medesima).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)