Sez. 3 - , Sentenza n. 8521 del 21/09/2018 Ud. (dep. 27/02/2019) Rv. 275010 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reato di omesso versamento di IVA – Pagamenti successivi al perfezionamento del reato – Rilievo ai fini della determinazione della soglia di punibilità – Esclusione – Rilievo ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità ex art. 13 d.lgs. n.74 del 2000 – Sussistenza.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di reati tributari, i pagamenti successivi al perfezionamento del reato di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non possono essere presi in considerazione ai fini della determinazione della cd. soglia di punibilità prevista dalla fattispecie delittuosa, ma solo per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 13 del medesimo d.lgs.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)