Sez. 1, Ordinanza n. 1378 del 30/05/1977 Cc. (dep. 19/08/1977) Rv. 136602 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - PROVVEDIMENTO INCIDENTALE - DICHIARAZIONE D'IMPUGNAZIONE - ONERE DI NOTIFICA ALLE ALTRE PARTI - SUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - PROVVEDIMENTO INCIDENTALE - DICHIARAZIONE D'IMPUGNAZIONE - ONERE DI NOTIFICA ALLE ALTRE PARTI - SUSSISTENZA.*
Il disposto dell'art 202, secondo comma, cod proc pen, ha carattere generale e si applica anche al processo di esecuzione, con l'effetto che la dichiarazione di impugnazione avverso un provvedimento reso in Sede incidentale e concernente gli interessi civili deve essere notificata, a pena di inammissibilita, alle altre parti interessate.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)