Sez. L, Sentenza n. 13578 del 04/07/2016 (Rv. 640469 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Somme spettanti a titolo di risarcimento dei danni da demansionamento - Computo nella retribuzione imponibile ai fini contributivi - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
In materia di contributi previdenziali, l'art. 12, comma 4, lett. c) n. 153 del 1969, norma speciale e, dunque, prevalente sulla disciplina fiscale di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, esclude dall'imponibile contributivo "i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni", sicché non sono assoggettabili a contribuzione previdenziale le somme corrisposte al lavoratore a titolo di risarcimento del danno da demansionamento.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 com. 4 n. 3 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 46 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)