Sez. 5 - , Sentenza n. 13257 del 10/01/2020 Ud. (dep. 29/04/2020) Rv. 278949 - 01
NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Relata di notifica - Efficacia fidefaciente - Limiti - Fattispecie.
NOTIFICAZIONI - IN GENERE
La relata di notifica ha efficacia fidefaciente solo in relazione alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, con la conseguenza che, mentre la consegna dell'atto a mani proprie del destinatario o degli altri soggetti legittimati o il rilievo dell'impossibilità di reperire il destinatario presso il domicilio dichiarato, in quanto attività compiute dal notificatore, rivestono la suddetta efficacia, così non è per il contenuto delle dichiarazioni da lui raccolte "in loco" e le indicazioni che non si accompagnano ad alcuna specificazione delle attività poste in essere per giustificarle.(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non avesse efficacia fidefaciente l'indicazione contenuta nella relata di notifica in cui, nel darsi atto dell'impossibilità di consegnare l'atto al destinatario presso il domicilio eletto, si indicava quest'ultimo come deceduto in base ad informazioni non veritiere assunte in loco, e ha, di conseguenza, consideraro legittima la notifica effettuata al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)