diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 25 del 16/01/1967 Ud. (dep. 26/06/1967) Rv. 104830 - 01

REATO - REATO CONTINUATO - REATO GIUDICATO ED ALTRO REATO - PENA PER IL REATO DA GIUDICARE - INASPRIMENTO DELLA SANSIONE GIA APPLICATA - CONDANNA IRREVOCABILE PER IL REATO MENO GRAVE - IMPOSSIBILITA DI AFFERMARE LA CONTINUAZIONE.*
Stato
decisa il 1967-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/104830-01

REATO - REATO CONTINUATO - REATO GIUDICATO ED ALTRO REATO - PENA PER IL REATO DA GIUDICARE - INASPRIMENTO DELLA SANSIONE GIA APPLICATA - CONDANNA IRREVOCABILE PER IL REATO MENO GRAVE - IMPOSSIBILITA DI AFFERMARE LA CONTINUAZIONE.*

Quando l'istituto della continuazione diventa operante in relazione a fatti che vengano giudicati dopo che sia intervenuta sentenza irrevocabile per gli altri ai quali essi sono legati dal vincolo di un disegno criminoso unitario, la pena per il reato oggetto del giudizio ancora in corso va individuata mediante l'inasprimento della sanzione gia applicata con la decisione passata in giudicato, la quale in tale modo viene a costituire la base per la nuova pronunzia. Ma se la precedente condanna e stata inflitta per un fatto meno grave di quello per il quale si instaura il nuovo procedimento, non puo trovare applicazione il disposto dell'ultimo comma dell'art 81 cod pen, perche, a causa della maggiore gravita del reato da giudicare, la nuova valutazione dei fatti giudicati e la nuova individuazione della pena base trovano insormontabile ostacolo nella intangibilita della res judicata. (prima parte, V 101739, anno 1966; seconda parte, Conf 103782, 10456(4, anno 1967; 101188, 102321, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)