Sez. 1, Sentenza n. 1750 del 15/06/1974 (Rv. 369917 - 01)
USI CIVICI - OCCUPAZIONI E LEGITTIMAZIONI - LEGITTIMAZIONI - EFFETTI - TITOLARITA DI DIRITTO SOGGETTIVO PERFETTO - DIVIETO DI ALIENAZIONE O DIVISIONE - INSUSSISTENZA - RIPARTIZIONE IN QUOTE - INALIENABILITA - FINALITA - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
USI CIVICI - OCCUPAZIONI E LEGITTIMAZIONI - LEGITTIMAZIONI - EFFETTI - TITOLARITA DI DIRITTO SOGGETTIVO PERFETTO - DIVIETO DI ALIENAZIONE O DIVISIONE - INSUSSISTENZA - RIPARTIZIONE IN QUOTE - INALIENABILITA - FINALITA - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
Ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 16 giugno 1927, n 1766 (sul riordinamento degli Usi civici), la legittimazione comporta la trasformazione del Demanio in allodio, nel senso che l'abusivo occupatore diventa titolare di un diritto soggettivo perfetto, con pienezza di facolta. In aderenza alla pienezza e alla definitivita dei diritti acquisiti mediante legittimazione, nessun divieto di alienazione o divisione e posto dalla legge, mentre nell'ipotesi dell'assegnazione per riparto il divieto di alienazione e stabilito in considerazione della persistente demanialita del bene e della precarieta del diritto conferito, condizionato all'osservanza dell'Obbligo di miglioria e delle altre prescrizioni determinate nel piano di ripartizione, sotto pena di devoluzione a favore del comune o dell'associazione di utenti. (nella specie, e stato escluso che l'utile dominio acquistato per legittimazione di precedente occupazione fosse sottratto ad esecuzione immobiliare. (V 995'57; 2456'50).*
Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 9 CORTE COST., Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)