Sez. L, Sentenza n. 1573 del 21/02/1985 (Rv. 439557 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - ELEMENTO QUALIFICANTE - SUBORDINAZIONE - SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ PRIMA IN REGIME DI SUBORDINAZIONE E POI DI AUTONOMIA - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - ELEMENTO QUALIFICANTE - SUBORDINAZIONE - SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ PRIMA IN REGIME DI SUBORDINAZIONE E POI DI AUTONOMIA - AMMISSIBILITÀ.*
Elemento decisivo per la qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato è la subordinazione, la quale attiene non tanto all'intrinseca natura della prestazione lavorativa quanto alle condizioni di estrinsecazione della medesima, con la conseguenza, che una certa attività di lavoro può essere svolta in un primo tempo in regime di subordinazione ed in un tempo successivo - in virtù di convenzione novativa delle parti - in regime di autonomia.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)