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Sez. 1, Sentenza n. 3995 del 17/12/1969 (Rv. 344468 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344468-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Il potere di compensare per intero o parzialmente le spese del processo se vi e soccombenza reciproca e meramente discrezionale, e lo Esercizio di esso non e censurabile in Sede di legittimita qualora sia rispettato il limite posto dall'art 91 cod proc civ, per cui non puo condannarsi nelle spese la parte totalmente vittoriosa. (Conf 3442-69, massima n 343543 2822-68, massima n 335485).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)