Regolamento (EURATOM, CECA, CEE) n. 1473/72 del Consiglio del 30 giugno 1972 che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità
Testo in vigore al
Art. 80
All'articolo 42, secondo comma, il tasso del «12 %» è sostituito dal tasso del «13,5 %».
Art. 81
Il testo dell'articolo 45 è sostituito dal testo seguente: «Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 85 dello statuto relativo alla ripetizione dell'indebito.»
Art. 82
Il testo dell'articolo 69 è sostituito dal testo seguente: «L'agente ausiliario che dimostri di non poter rimanere nella sua precedente residenza beneficia, per un anno al massimo, dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 10 dell'allegato VII dello statuto.»
Art. 83
Il testo dell'articolo 72 è sostituito dal testo seguente: «Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 85 dello statuto relative alla ripetizione dell'indebito.»
Capo III. Disposizioni transitorie e finali
Art. 84
All'articolo 2, ultimo comma del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 i termini «Le disposizioni degli articoli da 93 a 105» sono sostituiti dai termini «Le disposizioni degli articoli 93, da 95 a 100, 102 e 103».
Art. 85
Le pensioni maturate alla data d'entrata in vigore del presente regolamento sono modificate, a decorrere dalla stessa data, in base alle disposizioni dello statuto modificato dal presente regolamento. Tuttavia, il tasso e l'importo delle pensioni acquisite prima dell'entrata in vigore del presente regolamento non possono essere inferiori a quelli che risulterebbero dall'applicazione delle disposizioni vigenti al momento in cui le pensioni sono state maturate.
Art. 86
Il funzionario che, a norma dell'articolo 101 dello statuto dei funzionari della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, abbia continuato a versare, dopo il 1o gennaio 1962, i contributi al regime delle pensioni nella misura del 7,5 % dello stipendio soggetto a ritenuta, ha diritto, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, al rimborso del quinto dell'importo delle somme trattenute sul suo stipendio base dal 1o gennaio 1962 a titolo di contributo per la costituzione della pensione, corretto mediante applicazione degli indici comuni successivi del costo della vita e maggiorato degli interessi composti al tasso del 3,5 % all'anno.
Art. 87
I funzionari o agenti delle Comunità cui erano applicabili, alla data del 30 giugno 1972, lo statuto dei funzionari o il regime applicabile agli altri agenti, fissati dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 conservano il beneficio dei pagamenti in corso effettuati in virtù di disposizioni di detto statuto o di detto regime, nella misura in cui tali disposizioni conferissero vantaggi superiori a quelli di cui l'interessato beneficerebbe in applicazione delle disposizioni del presente regolamento. Le disposizioni dell'articolo 34 dello statuto di cui al comma precedente, in vigore alla data del 30 giugno 1972, restano applicabili ai funzionari in prova in servizio a tale data. I termini previsti agli articoli 90 e 91 dello statuto di cui al primo comma, in vigore alla data del 30 giugno 1972, restano applicabili per quanto concerne le domande ed i ricorsi introdotti non oltre tale data.
Art. 88
1. Il funzionario che cessa definitivamente le proprie funzioni durante il 1972 e che
non ha raggiunto il limite di 11 anni di servizio prima del 1o luglio 1969 o
ha raggiunto il limite di dieci anni di servizio fra il 1o luglio 1969 ed il 31 dicembre 1971,
può rinunciare definitivamente a far valere i propri diritti alla pensione; in tal caso, egli beneficia di un'indennità una tantum determinata in base alle condizioni di cui all'articolo 12 dell'allegato VIII dello statuto.
2. La stessa facoltà è concessa al funzionario che cessa definitivamente le proprie funzioni al più tardi il 31 dicembre 1973 e che ha raggiunto il limite di dieci anni di servizio durante il 1972.
3. Il funzionario che intende avvalersi della facoltà prevista ai paragrafi 1 e 2 è tenuto, sotto pena di decadenza, a far conoscere la propria scelta al più tardi
il 31 dicembre 1972, nel caso contemplato al paragrafo 1,
il 31 dicembre 1973, nel caso contemplato al paragrafo 2.
Art. 89
1. All'articolo 102, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino dello statuto dei funzionari della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la cifra «33» è sostituita dalla cifra «35».
2. All'articolo 42, ultimo comma, dello statuto del personale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio la cifra «60» è sostituita dalla cifra «65».
3. All'articolo 50, secondo comma, del regolamento generale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio la cifra «30» è sostituita dalla cifra «35».
4. All'articolo 108, primo comma, del regolamento generale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio la cifra «30» è sostituita dalla cifra «35».
Art. 90
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1972.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 30 giugno 1972. Per il Consiglio Il Presidente G. Thorn