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Sez. L, Sentenza n. 4466 del 12/07/1980 (Rv. 408339 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE - ECCEZIONI NUOVE - INAMMISSIBILITA - DEDUZIONE DELLA INTEMPESTIVA CONTESTAZIONE DEL GIUSTIFICATO MOTIVO DI RECESSO - ECCEZIONE NUOVA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1980-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408339-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE - ECCEZIONI NUOVE - INAMMISSIBILITA - DEDUZIONE DELLA INTEMPESTIVA CONTESTAZIONE DEL GIUSTIFICATO MOTIVO DI RECESSO - ECCEZIONE NUOVA - SUSSISTENZA.*

La deduzione dei fatti idonei a stabilire il difetto di immediatezza tra motivo giustificato e licenziamento deve avvenire all'atto dell'introduzione del giudizio con l'indicazione degli eventuali relativi mezzi di prova, configurando un'eccezione in senso proprio, in quanto fatto giuridico impeditivo rispetto al potere del datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro per giustificato motivo. E, pertanto, inammissibile, ex art 437, comma secondo, cod proc civ, la deduzione in appello del difetto di immediatezza della contestazione del giustificato motivo di recesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)