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Sez. 2, Sentenza n. 1663 del 24/06/1968 Ud. (dep. 31/12/1968) Rv. 109785 - 01

REATO - REATO PERMANENTE - IN GENERE - INTERRUZIONE DELLA PERMANENZA - DECRETO PENALE NON ESECUTIVO - NON INTERROMPE LA PERMANENZA.*
Stato
decisa il 1968-06-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/109785-01

REATO - REATO PERMANENTE - IN GENERE - INTERRUZIONE DELLA PERMANENZA - DECRETO PENALE NON ESECUTIVO - NON INTERROMPE LA PERMANENZA.*

In tema di reati permanenti, il decreto penale di condanna spiega efficacia interruttiva solo quando diviene esecutivo per mancata opposizione o per mancata comparizione dell'imputato all'udienza fissata per il giudizio sulla opposizione. In caso diverso, la interruzione della permanenza non si verifica, perche, ai sensi del primo capoverso dell'art.510 cod.proc.pen., il decreto penale viene revocato a tutti gli effetti con la conseguenza che esso deve considerarsi giuridicamente inesistente. Non vi e dubbio, invero, che il decreto penale revocato e una decisione di condanna, pronunziata sotto condizione risolutiva, che e esistito materialmente soltanto nell'intervallo di tempo compreso tra la sua emanazione e la revoca, e pertanto non e produttivo di effetti giuridici.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)