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Sez. 6, Sentenza n. 1759 del 30/04/1997 Cc. (dep. 28/07/1997) Rv. 208651 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE | Richiesta di distruzione, a fine di tutela della privacy, delle registrazioni irrilevanti ai fini delle indagini - Previo esaurimento della procedura di trascrizione - Necessità - Esame della richiesta dopo il deposito degli atti e la conseguente possibilità per le parti di ascoltare le registrazioni, ma prima della trascrizione - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-04-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208651-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

In materia di distruzione delle registrazioni delle conversazioni telefoniche intercettate e ritenute irrilevanti ai fini del procedimento, richiesta dallo interessato a tutela della propria riservatezza, è necessario, prima di decidere sull'istanza, che sia esaurita la procedura prevista dall'articolo 268 cod. proc. pen. . Il solo deposito degli atti e la conseguente possibilità da parte degli indagati di prenderne visione e di ascoltare il testo delle telefonate non è sufficiente per poter procedere immediatamente all'esame della richiesta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)