Sez. 2, Sentenza n. 5083 del 25/05/1994 (Rv. 486754 - 01)
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Amministratore - Nomina e revoca | Sostituzione del precedente amministratore dimissionario - Efficacia nei confronti dei terzi - Nomina del nuovo amministratore nelle forme di cui all'art. 1129 cod. civ..
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Amministratore - Nomina e revoca
La nomina di un nuovo amministratore di condominio in sostituzione del precedente dimissionario per spiegare efficacia nei confronti dei terzi deve avvenire con una deliberazione dell'assemblea nelle forme di cui all'art. 1129 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)