Sez. 3, Ordinanza n. 29195 del 12/11/2024 (Rv. 672854-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE | Morte dell'unico difensore della parte - Evento interruttivo - Automatica operatività - Condizioni - Concreto pregiudizio processuale - Necessità - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE
Il principio secondo il quale la morte dell'unico difensore, a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, determina l'automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con conseguente nullità degli atti successivi, presuppone il concreto pregiudizio arrecato al diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha rilevato l'esistenza di tale pregiudizio nel fatto che, in conseguenza dell'intervenuto decesso del difensore e della omessa dichiarazione di interruzione del giudizio di appello, la parte ricorrente non avesse potuto spiegare le proprie difese in due udienze consecutive, di cui la seconda di precisazione delle conclusioni).
Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)