diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 7002 del 24/06/1993 (Rv. 482907 - 01)

Locazione - Obbligazioni del conduttore - Corrispettivo (canone) - Morosità | Legge cosiddetta sull'equo canone - Risoluzione del contratto per inadempimento - Gravità dell'inadempimento - Art. 5 legge n. 392 del 1978 - Disciplina - Applicabilità nelle locazioni ad uso non abitativo - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482907-01

Locazione - Obbligazioni del conduttore - Corrispettivo (canone) - Morosità

In tema di locazione di immobili urbani, l'art. 5 legge 27 luglio 1978 n. 392 sulla "predeterminazione" della gravità dell'inadempimento, al fine della risoluzione del rapporto, non trova applicazione per le locazioni ad uso non abitativo, atteso che tale norma, specificamente dettata per le locazioni ad uso abitativo, non è richiamata nella disciplina di quelle non abitative, e si correla alle peculiari regole, anche sulla determinazione del canone, che operano per le locazioni del primo tipo. Ne consegue che per le locazioni non abitative, ferma restando l'operatività dell'art. 55 della citata legge con riguardo alla possibilità di sanare la mora, la valutazione dell'importanza dell'inadempimento del conduttore resta affidata ai comuni criteri di cui all'art. 1455 cod. civ. (salva la facoltà del giudice di utilizzare come parametro orientativo il principio di cui al menzionato art. 5, alla stregua delle particolarità del caso concreto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1587, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 5 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 55 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)