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Sez. 2, Sentenza n. 2053 del 16/10/1970 (Rv. 348149 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - CAUSE AVENTI PER OGGETTO L'OSSERVANZA DELLE LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - AZIONI PER L'OSSERVANZA DELLE DISTANZE LEGALI - RIFERIMENTO AL TRIBUTO GRAVANTE SUL FONDO DEL CONVENUTO.*
Stato
decisa il 1970-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348149-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - CAUSE AVENTI PER OGGETTO L'OSSERVANZA DELLE LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - AZIONI PER L'OSSERVANZA DELLE DISTANZE LEGALI - RIFERIMENTO AL TRIBUTO GRAVANTE SUL FONDO DEL CONVENUTO.*

Ai fini della Competenza per valore, le cause aventi per oggetto l'accertamento e l'imposizione del rispetto dei limiti legali della proprieta, tra cui rientrano le azioni tendenti ad ottenere l'osservanza delle distanze legali, vanno assimilate alle cause relative alle servitu e deve quindi tenersi conto, in applicazione analogica dell'art 15 cod proc civ, del tributo gravante sul fondo del convenuto, che, come fondo soggetto alla limitazione legale di cui si pretende l'osservanza, assume figura simile a quella del fondo servente. (V 941'68, mass n 332300 2967'67, mass n 330654).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15, Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)