Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 788 del 1988
Massime (1)
Massima n. 13853
- Reato in genere
- Sanzioni sostitutive
- Inapplicabilità ai reati puniti con sola pena pecuniaria
- Questione di legittimità costituzionale già dichiarata infondata
- Manifesta inammissibilità della questione.
- Legge 21 novembre 1981, n. 689, art. 77.
- Cost., art. 3.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 77 L. 21 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non dispone l'applicabilità di sanzioni sostitutive ai reati puniti con sola pena pecuniaria, in quanto la medesima questione è già stata decisa nel senso della infondatezza e non sono addotti argomenti nuovi da quelli già esaminati.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1987 dal Pretore di Firenze nel procedimento penale a carico di Bocchetti Antonio, iscritta al n. 85 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.12, prima serie speciale dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza 21 settembre 1987 il Pretore di Firenze sollevava, con riferimento all'art.3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 21 novembre 1981 n. 689 nella parte in cui non dispone l'applicabilità di sanzioni sostitutive ai reati puniti con sola pena pecuniaria;
punto 2
Considerato che la questione è già stata decisa con sentenza di questa Corte n.148 del 1984, e con numerose successive ordinanze, fra cui da ultimo l'ordinanza n. 533 del 1987;
che nessun nuovo argomento è segnalato dall'ordinanza del giudice rimettente, il quale, anzi, non fa nessun riferimento né alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, né a quella di questa Corte;
che, pertanto, la questione dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile come tutte le precedenti analoghe e per le stesse ragioni;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 21 novembre 1981 n. 689 (Riforma del sistema penale), sollevata dal Pretore di Firenze con ordinanza 21 settembre 1987 con riferimento all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
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