Sez. 5, Sentenza n. 2053 del 24/04/1997 Cc. (dep. 29/07/1997) Rv. 208600 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Provvedimento abnorme o insistente - Differenza ai fini dell'impugnazione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
L'abnormità del provvedimento, in quanto anomalia che si caratterizza unicamente per la radicale antinomia con i principi generali dell'ordinamento giuridico (e che rende ammissibile anche l'impugnazione non prevista da generali o specifiche disposizioni), deve essere denunziata con gli stessi mezzi e forme e nei medesimi termini perentori stabiliti per far valere qualsiasi altro vizio o nullità, secondo le norme che disciplinano, l'impugnazione ordinaria. L'inesistenza del provvedimento, invece, consistendo in una anomalia genetica che preclude l'esistenza giuridica dell'atto, non è assoggettata ad un determinato termine di decadenza ed è per sua natura, insuscettibile di passaggio in giudicato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)