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Sez. U, Sentenza n. 902 del 08/05/1967 (Rv. 327097 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IN GENERE - TRIBUTO PER LA RIMOZIONE DI RIFIUTI SOLIDI URBANI - STABILIMENTI INDUSTRIALI - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1967-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327097-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IN GENERE - TRIBUTO PER LA RIMOZIONE DI RIFIUTI SOLIDI URBANI - STABILIMENTI INDUSTRIALI - APPLICABILITA.*

La tassa per il servizio di rimozione dei rifiuti urbani espletato dai comuni e dovuta anche per gli stabilimenti industriali esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta e trasporto e istituito regolarmente, senza che occorra la prova specifica dell'esistenza e del quantitativo dei rifiuti asportati e cio in conseguenza dell'ovvio rilievo che nei locali ove si producono rifiuti industriali, come in tutti i locali comunque abitati, si producono anche rifiuti ordinari, essendo questo l'effetto di un qualsiasi uso di ambienti e della semplice convivenza di persone, sicche anche in rapporto ad essa sussiste la presunzione della legge impositiva (art. 269 del T.U. 14 settembre 1931, n.1175).*

Riferimenti normativi: Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 270 CORTE COST., Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 268 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)