Sez. 2, Sentenza n. 767 del 18/04/1962 (Rv. 251227 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - MANCATA ELENCAZIONE DI UN BENE EREDITARIO NELLA DENUNCIA DI SUCCESSIONE - ESCLUSIONE DELLA APPARTENENZA AL DEFUNTO - INSUSSISTENZA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - MANCATA ELENCAZIONE DI UN BENE EREDITARIO NELLA DENUNCIA DI SUCCESSIONE - ESCLUSIONE DELLA APPARTENENZA AL DEFUNTO - INSUSSISTENZA.*
La omissione di un bene ereditario nella denuncia di successione non e di per se elemento che valga ad escludere la proprieta nel de cuius del bene omesso. Si tratta di un adempimento a fini fiscali. Pertanto, siffatta omissione si puo spiegare o con il proposito di sottrarsi in parte a tale adempimento, oppure con la carenza di sicuri elementi catastali di riferimento, quando, come non di rado accade, i passaggi di proprieta siano avvenuti senza Atti formali. (Cfr 1170/41).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)