Sez. 1, Sentenza n. 3660 del 28/04/1997 (Rv. 503954 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Ordinanza emessa in sede di procedimento cautelare in pendenza del processo - Impugnazione col regolamento di competenza - Inammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
L'ordinanza emessa in sede di procedimento cautelare in pendenza del processo, quale che sia il contenuto del provvedimento, non è impugnabile col regolamento di competenza, ma unicamente col reclamo introdotto dall'art. 669 terdecies cod. proc. civ., nel testo modificato dalla sentenza 23 giugno 1994, n. 253, della Corte Costituzionale. I provvedimenti cautelari, infatti, non sono idonei, per loro natura, ad acquistare efficacia definitiva se non tempestivamente impugnati, ma sono caratterizzati dalla provvisorietà e dalla strumentalità, essendo destinati a rifluire nel provvedimento che definisce la controversia in atto tra le parti e non tollerano, perciò, altro mezzo di impugnazione se non lo speciale reclamo introdotto con la riforma del codice di rito, anche quando contengano statuizioni sulla competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)