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Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 18/12/1980 Ud. (dep. 16/02/1981) Rv. 147616 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - MOTIVAZIONE DELLA CONCESSIONE O DEL DINIEGO - CIRCOSTANZA DIFENSIVA IMPLICITAMENTE ESCLUSA - LEGITTIMITA DELLA MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1980-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147616-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - MOTIVAZIONE DELLA CONCESSIONE O DEL DINIEGO - CIRCOSTANZA DIFENSIVA IMPLICITAMENTE ESCLUSA - LEGITTIMITA DELLA MOTIVAZIONE.*

Ai fini dell'adempimento dell'Obbligo della motivazione in ordine alla concessione o al diniego delle attenuanti generiche e sufficiente che il giudice indichi quelle circostanze che egli ritenga prevalenti e atte a legittimare o meno la concessione del beneficio, il quale puo essere negato anche in presenza di elementi favorevoli addotti dalla difesa, se il giudice, anche implicitamente, non li consideri decisivi nel caso, ritenendo di dare la prevalenza ad elementi di opposta significazione o di predominante rilievo. (Conf mass n 141601).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)