Sez. F, Sentenza n. 34286 del 21/08/2008 Cc. (dep. 27/08/2008) Rv. 240666 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenzione domiciliare concessa per motivi di salute - Revoca facoltativa - Criteri per disporla.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Ai fini della revoca della detenzione domiciliare concessa quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della pena per motivi di salute, vanno valutate comparativamente le esigenze di tutela della collettività con quelle del rispetto del principio dell'umanità della pena, sotto il profilo della sua abnorme afflittività in caso di accertata grave infermità fisica.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 146 CORTE COST., Cod. Pen. art. 147 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)