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Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale

Testo in vigore al

Art. 9

1. Con effetto dal 1 gennaio 1969 le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti aventi decorrenza anteriore a tale data, nonche' le pensioni a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali, sono aumentate in misura pari al dieci per cento del loro ammontare.1015

Art. 10

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni di anzianita', di vecchiaia e di invalidita' dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, da liquidare alle lavoratrici assicurate in base alle disposizioni vigenti anteriormente al 1 maggio 1968 sono determinate con gli stessi criteri di calcolo stabiliti per i lavoratori assicurati.

2. Con effetto dal 1 gennaio 1969 le pensioni delle assicurazioni obbligatorie previste al comma precedente, liquidate alle lavoratrici assicurate in base alle disposizioni vigenti anteriormente al 1 maggio 1968, sono riliquidate determinandone l'importo con gli stessi criteri di calcolo stabiliti per i lavoratori assicurati, ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 9.

Art. 11

1. Per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1968, la misura massima della percentuale di commisurazione della pensione alla retribuzione indicata nella tabella D) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e' stabilita nel 74 per cento.

2. Per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1975 la predetta misura e' stabilita nell'80 per cento.

3. Le misure intermedie della percentuale prevista, nei casi sopra indicati, sono determinate nelle tabelle B e C annesse alla presente legge.

4. Le percentuali previste ai precedenti commi si applicano anche alle pensioni riliquidate ai sensi dell'articolo 14, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, a favore dei titolari che compiano l'eta' prevista per il pensionamento di vecchiaia rispettivamente in data successiva al 31 dicembre 1968 e al 31 dicembre 1975.

5. Il titolare di pensione di anzianita' liquidata a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, il quale abbia compiuto l'eta' prevista per il pensionamento di vecchiaia anteriormente al 1 maggio 1968 e faccia valere contribuzione effettiva in costanza di lavoro o figurativa successivamente alla data di decorrenza della pensione, puo' ottenere la riliquidazione della pensione stessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda in base alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

6. Alla pensione riliquidata a norma del precedente comma si applica l'aumento previsto dall'articolo 9 della presente legge.

7. Le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto e sesto del presente articolo, ed all'articolo 14, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, si applicano ai superstiti anche nel caso in cui il titolare di pensione di anzianita', liquidata a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sia deceduto prima di aver compiuto l'eta' prevista per il pensionamento di vecchiaia.

Art. 12

1. Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1 agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto 30 maggio 1955, n. 797 e l'articolo 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente:
"Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto cio' che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.
Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo:
1) di diaria o d'indennita' di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;
2) di rimborsi a pie' di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;
3) di indennita' di anzianita';
4) di indennita' di cassa;
5) di indennita' di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare;
6) di gratificazione o elargizione concessa una tantum a titolo di liberalita', per eventi eccezionali e non ricorrenti, purche' non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale.
L'articolo 74 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e' abrogato. Per i produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei compensi stessi.
L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo.
La retribuzione come sopra determinata e' presa, altresi', a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate".17

Art. 13

1. I titolari di pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria liquidata o da liquidare in base alle norme vigenti anteriormente al 1 maggio 1968, i quali dalla data di decorrenza della pensione stessa abbiano continuato ininterrottamente a prestare opera retribuita alle dipendenze di terzi ed ancora la prestino alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno la facolta' di optare, nel termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, per la riliquidazione, che avverra' al momento della cessazione del rapporto di lavoro, della pensione in godimento secondo le norme di cui al precedente articolo 11, primo e terzo comma.

2. Dalla data di presentazione della domanda per l'opzione viene sospesa l'erogazione della pensione in godimento.

3. I ratei di pensione percepiti a decorrere dal 1 maggio 1968 saranno recuperati in sede di riliquidazione conseguente all'esercizio della facolta' di opzione in deroga ai limiti indicati nel primo comma del successivo articolo 69.25

Art. 14

1. Per le pensioni decorrenti da data successiva al 31 dicembre 1968, il periodo di contribuzione da assumere a base per la determinazione della retribuzione annua pensionabile di cui al secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e' costituito dalle ultime 260 settimane di contribuzione precedenti la data di decorrenza della pensione.

2. Per la determinazione della retribuzione annua pensionabile si suddividono le 260 settimane di contribuzione di cui al comma precedente in cinque gruppi successivi di 52 settimane ciascuna e si calcola la retribuzione corrispondente a ciascuno dei gruppi anzidetti. La retribuzione annua pensionabile e' data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti ai tre gruppi che hanno fornito le retribuzioni piu' elevate.

3. Per le pensioni decorrenti da data posteriore al 31 dicembre 1975 ai fini della media di cui al comma precedente, i tre gruppi piu' favorevoli sono scelti tra i dieci gruppi che si ottengono considerando le ultime 520 settimane di contribuzione precedenti la data di decorrenza della pensione.

4. Nei casi in cui il numero complessivo dei contributi settimanali utili per la determinazione della retribuzione annua pensionabile sia inferiore a 260, ovvero a 520 per le pensioni decorrenti da data posteriore al 31 dicembre 1975, per la determinazione della retribuzione medesima si suddividono, andando a ritroso dalla decorrenza della pensione, le settimane di contribuzione esistenti in gruppi consecutivi di 52 settimane ciascuno, e si calcola la retribuzione corrispondente a ciascuno dei gruppi anzidetti. La retribuzione annua pensionabile e' data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti ai tre gruppi che hanno fornito le retribuzioni piu' elevate.

5. Il totale delle retribuzioni di ciascuno dei tre gruppi di cui ai commi precedenti non e' preso in considerazione per la parte eccedente il prodotto di 52 per la retribuzione settimanale, pari al limite massimo - aumentato del 5 per cento - della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione.

6. Qualora il numero delle settimane di contribuzione utili per la determinazione della retribuzione annua pensionabile sia inferiore a 156, la retribuzione medesima e' data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzione esistenti.

7. In tale ipotesi il totale delle retribuzioni di ciascun gruppo di 52 settimane di contribuzione, che sia possibile formare in base alla contribuzione esistente andando a ritroso dalla data di decorrenza della pensione, non e' preso in considerazione per la parte eccedente il prodotto indicato al precedente quinto comma. Per il gruppo formato dalle residue settimane - inferiori a 52 - il totale delle retribuzioni non e' preso in considerazione per la parte eccedente il prodotto della retribuzione settimanale corrispondente al limite massimo, aumentato del 5 per cento, della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione, per il numero delle settimane comprese nel gruppo stesso.

8. Per le pensioni indicate al primo comma, cessano di avere efficacia le norme di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1963, n. 488.

9. Le gratificazioni annuali e periodiche, nonche' i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, indipendentemente dal periodo cui tali emolumenti si riferiscono, devono essere cumulati, ai fini del
calcolo dei contributi, alla retribuzione del mese di corresponsione.

10. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1957, n. 818, sono abrogati
.

Art. 15

1. Agli effetti previsti dall'articolo 14, i contributi agricoli giornalieri obbligatori e quelli figurativi derivanti da disoccupazione agricola, accreditati per ciascun anno agrario, si ripartiscono in modo uniforme nelle settimane che costituiscono l'anno stesso e si considera quale settimana di contribuzione il numero di contributi giornalieri risultante dalla ripartizione.

2. Nel caso in cui nel corso dell'anno agrario il lavoratore possa far valere anche settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa diverse da quelle indicate al comma precedente, la retribuzione da prendere in considerazione per il calcolo della pensione e' costituita, per tali settimane, dalla somma delle retribuzioni afferenti alla contribuzione agricola e non agricola.

3. Qualora il numero dei contributi giornalieri obbligatori e di quelli figurativi per disoccupazione agricola accreditati nell'anno agrario risulti inferiore ad un anno di contribuzione, in base ai rapporti desumibili dall'articolo 9, sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, secondo le qualifiche attribuite ai fini del diritto alla pensione, deve essere computato, per ciascuna settimana di contribuzione, un numero di contributi giornalieri pari a quello equivalente a un contributo settimanale sulla base degli anzidetti rapporti.

4. La disposizione di cui al precedente comma non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola.

5. Con effetto dal 1 gennaio 1969 e' abrogato l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Art. 17

1. Con effetto dal 1 gennaio 1969 le pensioni a carico della Gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere sono aumentate in misura pari al dieci per cento del loro ammontare.

2. Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente gli importi dei trattamenti minimi di pensione liquidati a carico della Gestione speciale anzidetta sono elevati a lire 23.000 mensili.

3. Ai fini del calcolo delle pensioni della Gestione speciale trova applicazione il disposto degli articoli 11, 14 e 19 della presente legge. L'onere conseguente all'applicazione dell'articolo 19 viene assunto, successivamente alla riliquidazione della pensione per compimento del 60° anno di eta' del lavoratore, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la quota relativa alla pensione anticipata.

4. Nei confronti del pensionato della Gestione speciale il quale si rioccupi prima del compimento del 60° anno di eta', alle dipendenze di imprese esercenti miniere, cave e torbiere, si fa luogo alla sospensione dell'erogazione delle quote di pensione anticipata e integrativa.

5. Qualora la rioccupazione avvenga, prima del compimento del 60° anno di eta' da parte del pensionato, con guadagno continuativo e normale in settori diversi da quelli indicati al precedente comma, viene sospesa la erogazione della quota di pensione integrativa e viene ridotta la quota di pensione anticipata secondo i criteri contenuti nell'articolo 20 della presente legge.

6. Nel caso in cui il pensionato si rioccupi dopo il compimento del 60° anno di eta', si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20 sull'intero importo del trattamento pensionistico in atto.

7. In relazione a quanto disposto nei tre commi precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i commi settimo, ottavo e nono dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono abrogati.

Art. 18

1. Per gli iscritti alla Gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere che siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuita', per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo, i requisiti di assicurazione e di contribuzione di cui a punti a) e b) del primo comma dell'articolo 22 della presente legge possono essere perfezionati con la maggiorazione di anzianita' di cui al terzo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per un massimo di 5 anni.

2. Al fine di comprovare l'effettivo espletamento dei 15 anni di lavoro in sotterraneo, l'interessato deve esibire idonea documentazione dalla quale risultino i periodi di lavoro in sotterraneo, coperti da contribuzione nella assicurazione generale obbligatoria, effettuati anteriormente al 1 luglio 1958; i periodi successivi a tale data debbono essere comprovati mediante le speciali marche di cui all'articolo 7 della legge 5 gennaio 1960, n. 5.

3. La pensione di cui al primo comma del presente articolo e' posta a carico della Gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, fermo restando il disposto dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1960, n. 5.

4. Al compimento del 55° anno di eta', l'interessato puo' ottenere, a domanda, la pensione anticipata di cui alla legge 5 gennaio 1960, n. 5, e successive modificazioni calcolata sulla base dell'anzianita' contributiva fatta valere nell'assicurazione generale obbligatoria maggiorata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza di detta pensione ed il compimento del 60° anno di eta'.

5. Nel caso che la pensione cosi' calcolata risulti di importo inferiore a quello gia' in pagamento, viene mantenuto in favore del pensionato i trattamento pensionistico in atto.

6. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il lavoratore compie il 60° anno di eta', la pensione di cui al primo comma del presente articolo viene riliquidata con l'applicazione delle norme di cui al quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, con le modifiche ed integrazioni apportate dalla presente legge.

7. Qualora l'anzianita' contributiva, effettiva e convenzionale, sulla cui base e' stata liquidata la pensione di cui al precedente primo comma risulti inferiore all'anzianita' contributiva fatta valere dal lavoratore al compimento del 60° anno di eta', la pensione e' liquidata sulla base di quest'ultima anzianita'; resta fermo il disposto di cui al sesto comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Art. 19

1. Gli importi delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi, ivi compresi i trattamenti minimi, al netto delle quote di maggiorazione per familiari a carico, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Sono escluse dall'aumento le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.

2. Ai fini previsti nel precedente comma la variazione percentuale dell'indice del costo della vita e' determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale e' stato effettuato il precedente aumento.7

3. L'aumento delle pensioni non ha luogo quando l'aumento dell'indice
di cui al primo comma risulta inferiore al due per cento; in tal caso, nell'anno successivo l'aumento delle pensioni ha luogo indipendentemente dall'entita' dell'aumento dell'indice del costo della vita.

4. Le misure dei trattamenti minimi, raggiunte al 1 gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme contenute nei precedenti commi, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data nonche' a quelle aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento.

5. La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma e' accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

con la retribuzione

Art. 20

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e' sostituito dal seguente:
"Non sono cumulabili, nella misura del 50 per cento del loro importo, con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi e fino a concorrenza della retribuzione stessa, le quote eccedenti i trattamenti minimi delle pensioni di vecchiaia e di invalidita' liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, di quelle liquidate a carico delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali nonche' di quelle liquidate a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903. Non e' altresi' cumulabile la quota di pensione eventualmente eccedente lire 100.000 mensili risultante dall'applicazione del disposto del presente comma.
Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo di cui al presente articolo, le pensioni e le retribuzioni si intendono al netto delle maggiorazioni e delle integrazioni per carichi di famiglia. Agli stessi fini; dalle retribuzioni devono essere detratte anche le quote dovute per tributi erariali e per contributi previdenziali ed assistenziali.
Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano anche alle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti sulle quali e' esercitato il diritto di sostituzione in qualsiasi forma da parte di fondi obbligatori di previdenza gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, salvo quanto disposto al successivo comma.
Nei casi in cui sulle pensioni liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e' esercitato il diritto di sostituzione da parte di amministrazioni dello Stato e di enti locali, le disposizioni contenute nei precedenti commi trovano applicazione limitatamente alle quote di pertinenza dei pensionati.
I titolari di pensione che svolgono attivita' in qualita' di lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi, di giornalieri di campagna ed assimilati e in qualita' di lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, non sono soggetti alle norme di cui al presente articolo.2
Il divieto di cumulo della pensione con la retribuzione non si applica alla tredicesima rata di pensione, ne alle pensioni corrisposte a coloro che svolgono attivita' lavorativa alle dipendenze di terzi fuori del territorio nazionale".
Per le pensioni di invalidita' liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatte salve le condizioni di miglior favore di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, nel testo precedente all'entrata in vigore delle modificazioni di cui al presente articolo.
Nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1969 e la data di entrata in vigore della presente legge, gli aumenti delle pensioni previsti dagli articoli 7 e 9 della presente legge sono cumulabili con la retribuzione percepita in costanza di rapporto alle dipendenze di terzi.

Art. 22

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali hanno diritto alla pensione a condizione che:

  1. a) siano trascorsi 35 anni dalla data di inizio della assicurazione, ivi compresi i periodi riconosciuti utili in favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, nonche' quelli di cui al quarto comma del successivo articolo 49;

  2. b) possano far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, volontaria e figurativa accreditata a favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, nonche' quella di cui al quarto comma del successivo articolo 49;

  3. c) non prestino attivita' lavorativa subordinata alla data della presentazione della domanda di pensione.

2. Il requisito di cui alla lettera b) si intende perfezionato quando a favore dell'assicurato risultino versati almeno 1820 contributi settimanali.

3. Per gli operai agricoli i contributi sono calcolati ragguagliando la contribuzione giornaliera a contribuzione settimanale, secondo la qualifica risultante, ai fini del diritto alla pensione per vecchiaia, dall'applicazione dell'articolo 9, sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sulla base dei rapporti desumibili dallo stesso articolo. A tal fine, si considera utile tutta la contribuzione agricola, indipendentemente dalla sua collocazione temporale e cioe' anche quella che ecceda, eventualmente, in ciascun anno, il numero delle giornate considerato equivalente ad un anno di contribuzione, in relazione al sesso e alla qualifica di appartenenza dell'assicurato, dal citato articolo 9, sub articolo 2, sino alla concorrenza degli anni di iscrizione negli elenchi nominativi.

4. Allorche' i lavoratori agricoli possano far valere anche contributi relativi ad attivita' soggetta all'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti in settori diversi dall'agricoltura, le settimane di contribuzione relative all'attivita' stessa si aggiungono agli anni di contribuzione agricola determinati con i criteri di cui al comma precedente.

5. La pensione spettante ai sensi del presente articolo e' calcolata in base alle norme vigenti nelle rispettive gestioni e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

6. La pensione di anzianita' e' equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia.

7. La pensione liquidata in base al presente articolo non e' cumulabile con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. La tredicesima rata di pensione non e' cumulabile con la tredicesima mensilita' di retribuzione o con gli equivalenti emolumenti, corrisposti in occasione delle festivita' natalizie.

8. I divieti di cumulo di cui al precedente comma, non si applicano nei confronti dei titolari di pensione che svolgono attivita' lavorativa alle dipendenze di terzi con qualifica di salariati fissi, di giornalieri di campagna ed assimilati, di addetti ai servizi domestici e familiari nonche' fuori del territorio nazionale.2 Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo di cui al presente articolo, la pensione e la retribuzione si intendono al netto delle maggiorazioni e delle integrazioni per carichi di famiglia. Agli stessi fini, dalla retribuzione devono essere detratte anche le quote dovute per tributi erariali e per contributi previdenziali ed assistenziali.

9. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 21, 22, terzo comma, e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge a norma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

di riversibilità

Art. 23

1. Al titolare di pensione di riversibilita' che sia anche beneficiario di altra pensione a titolo proprio a carico dell'assicurazione obbligatoria e' garantito il trattamento minimo sulla pensione diretta.

2. La pensione di riversibilita' in tale caso e' calcolata in conformita' di quanto previsto dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e non viene integrata al trattamento minimo.6918

Art. 24

1. L'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, modificato dall'articolo 24 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e' sostituito dal seguente:
"Non ha diritto alla pensione prevista dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, il coniuge:
1) quando sia passata in giudicato la sentenza di separazione personale per sua colpa;
2) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in eta' superiore a 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di 2 anni.
Si prescinde dai requisiti di cui al punto 2 del precedente comma quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio".
Ai superstiti dell'assicurato, deceduto anteriormente al 1 gennaio 1940 e che al momento della morte era in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti per il diritto alla pensione di invalidita' o di vecchiaia, spetta la pensione di riversibilita' con decorrenza dal 1 gennaio 1969, a condizione che nei loro confronti non sussistano le cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni di legge.
La domanda per ottenere la pensione di cui al comma precedente deve essere presentata dagli aventi diritto, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti del pensionato o dell'assicurato, deceduto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 21 luglio 1965, n. 903, che non siano titolari di pensioni e che alla data della morte del dante causa risultavano permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico, spetta la pensione di riversibilita' in mancanza del coniuge, dei figli e dei genitori superstiti del pensionato o dell'assicurato medesimo.5

Art. 25

1. I superstiti indicati all'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, hanno diritto alla pensione indiretta o di riversibilita' a carico della Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, con le stesse norme stabilite per la assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, a condizione che l'iscritto alla gestione predetta sia deceduto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e, se titolare di pensione a carico della gestione, che questa abbia decorrenza dal 1 gennaio 1970 o successiva.

2. Qualora non ricorrano le condizioni menzionate al comma precedente continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 13 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.

3. I contributi versati in qualita' di coltivatore diretto, mezzadro o colono possono essere computati ai fini della acquisizione del diritto alla pensione indiretta o di riversibilita' e della misura di essa, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, qualora l'assicurato sia deceduto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e, se titolare di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, qualora la pensione stessa abbia decorrenza dal 1 gennaio 1970 o successiva.

4. Ove non ricorrano le condizioni previste al precedente comma, i contributi indicati nel comma stesso possono essere computati ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione indiretta o di riversibilita' e della misura di essa solo se sussistono le condizioni di cui all'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.

5. Sono abrogati dal 1 gennaio 1970 il terzo comma dell'articolo 21 della legge 22 luglio 1966, n. 613, e l'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

sprovvisti di reddito

Art. 26

1. Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'eta' di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a L. 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 1.320.000 annue e' corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di L. 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 ciascuna. La tredicesima rata e' corrisposta con quella di dicembre ed e' frazionabile. Non si procede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale.7

2. Dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione.

3. Non hanno diritto alla pensione sociale:

  1. 1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuita' dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri;

  2. 2) coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta eccezione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti.

4. La esclusione di cui al precedente comma non opera qualora l'importo dei redditi ivi considerati non superi L. 336.050 annue.7

5. Coloro che percepiscono le rendite o le prestazioni o i redditi previsti nei precedenti commi, ma di importo inferiore a L. 336.050 annue, hanno diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti.7

6. L'importo della pensione sociale di cui al primo comma e' comprensivo, per il 1974, degli aumenti derivanti dalla perequazione automatica delle pensioni di cui al precedente art. 19.

7. I limiti di L. 336.050 previsti nel primo quarto e quinto comma del presente articolo sono elevati dal 1975 in misura pari agli aumenti derivanti dalla perequazione automatica di cui al precedente art. 19.5

8. Qualora, a seguito della riduzione prevista dal comma precedente, la pensione sociale risulti di importo inferiore a lire 3.500 mensili, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facolta' di porla in pagamento in rate semestrali anticipate.

9. La pensione e' posta a carico del Fondo sociale, nel cui seno e' costituita apposita gestione autonoma, ed e' corrisposta, con le stesse modalita' previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione sulla base della documentazione indicata nel comma successivo.

10. La domanda per ottenere la pensione e' presentata alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella cui circoscrizione territoriale e' compreso il comune di residenza dell'interessato.

11. La domanda stessa deve essere corredata dal certificato di nascita e dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari sulla dichiarazione resa dal richiedente su modulo conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze, da emanarsi entro il mese di ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, da cui risulti l'esistenza dei prescritti requisiti.

12. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui al primo comma, presentino la domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, la pensione decorre dal 1 maggio 1969 o dal mese successivo a quello di compimento dell'eta', qualora quest'ultima ipotesi si verifichi in data successiva a quella di entrata in vigore della legge.

13. Chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare a se' o ad altri la liquidazione della pensione non spettante e' tenuto a versare una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, il cui provento e' devoluto al Fondo sociale. La suddetta sanzione e' comminata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso le proprie sedi provinciali.

14. Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale concernenti la concessione della pensione, nonche' per la comminazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma precedente e per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale, si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni.211a1316

Art. 27

1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, anche con separati decreti, norme aventi valore di legge, per il riordinamento degli organi di amministrazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale, secondo i seguenti criteri direttivi e relativamente:

  1. a) alla composizione e alle nomine degli organi, prevedendo che la nomina del presidente dell'istituto debba avvenire sulla base di una terna di nomi proposta dal consiglio di amministrazione; che del consiglio di amministrazione siano chiamati a far parte, oltre il presidente dell'istituto, 18 rappresentanti dei lavoratori dipendenti designati dalle confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di cui uno dei dirigenti di azienda, 4 dei lavoratori autonomi, 9 dei datori di lavoro, 2 del personale dell'istituto, i presidenti dell'INAIL e dell'INAM e tre funzionari della amministrazione dello Stato, in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri del lavoro e previdenza sociale, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; che del comitato esecutivo siano chiamati a far parte, oltre il presidente dell'istituto ed i due vice presidenti, 6 rappresentanti dei lavoratori dipendenti, 2 dei lavoratori autonomi, 2 dei datori di lavoro; che il collegio sindacale, composto di cinque funzionari della amministrazione dello Stato, esercitera' il controllo concomitante secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del codice civile; e che infine la nomina del direttore generale abbia luogo su proposta del consiglio di amministrazione;

  2. b) al decentramento amministrativo, prevedendo il riordinamento dei comitati provinciali con una composizione che rifletta proporzionalmente, per quanto riguarda le rappresentanze delle categorie, quella del consiglio di amministrazione e affidandone la presidenza ad un membro eletto in seno al comitato stesso. Del comitato faranno parte il direttore della sede provinciale dell'INPS, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed un funzionario per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Al comitato saranno demandati, oltre i compiti previsti dall'articolo 30 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, la decisione, in prima istanza, dei ricorsi riguardanti le prestazioni a carico delle gestioni per le assicurazioni generali obbligatorie per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, contro la tubercolosi e contro la disoccupazione;

  3. c) alla disciplina delle procedure dei ricorsi in relazione al decentramento previsto al punto b);

  4. d) alla funzione di vigilanza e di controllo, esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da quello del tesoro, che deve estrinsecarsi, nel rispetto dell'autonomia dell'istituto, secondo procedure ed entro limiti di tempo conciliabili con il regolare funzionamento dell'azione amministrativa. Nell'esercizio del potere di controllo sui bilanci sara' data facolta' ai Ministeri vigilanti di formulare rilievi motivati e di rinviare i bilanci a nuovo esame da parte del consiglio di amministrazione, per le decisioni definitive. Saranno sottoposte all'approvazione dei Ministeri predetti le delibere concernenti i ruoli organici ed il trattamento economico e giuridico del personale, con esclusione di quelle recanti mere modalita' di attuazione. Entro termini predeterminati dette deliberazioni dovranno essere approvate, ovvero restituite con motivati rilievi.

2. In questa ultima ipotesi, i provvedimenti saranno comunque esecutivi qualora siano confermati con nuova deliberazione degli organi amministratori dell'istituto, sempreche' i rilievi mossi non attengano alla legittimita' dell'atto. Eventuali situazioni di deficit nel bilancio dell'ente, che riscuote contributi ed eroga prestazioni regolati per legge, non costituiscono motivo di irregolarita' dei provvedimenti adottati. Sara' inoltre previsto che gli emolumenti dovuti al presidente, ai vice presidenti e ai componenti del consiglio di amministrazione, del collegio dei sindaci e degli altri organi collegiali, siano determinati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro.

Art. 28

1. Per particolari categorie di lavoratori soci di societa' e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attivita' per conto delle societa' e degli enti stessi, al fine di un riordinamento dell'assetto previdenziale ed assistenziale di detti lavoratori, ferma restando l'applicazione delle norme di cui all'articolo 35 del testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni, ed all'articolo 35 della legge 21 luglio 1965, n. 903, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministri competenti, sentite le organizzazioni sindacali interessate, e' delegato ad emanare, anche con provvedimenti separati, norme intese:

  1. a) alla eliminazione delle difformita' e delle incertezze di applicazione delle disposizioni che configurano l'obbligo di dette categorie di lavoratori nelle varie forme di previdenza e di assistenza sociale;

  2. b) ad uniformare, sulla base delle disposizioni del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, la commisurazione dei contributi nelle varie forme di previdenza ed assistenza, salvo quanto previsto ai fini delle pensioni, tenendo conto anche dei settori di attivita' merceologiche promiscue;

  3. c) ad istituzionalizzare, nella attuazione dell'articolo 35 della legge 21 luglio 1965, n. 903, un meccanismo di variazione delle retribuzioni imponibili ai fini delle pensioni in relazione alla anzianita' di servizio dei singoli soci.

Art. 29

1. A decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la gestione della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e' fusa con il Fondo per l'adeguamento delle pensioni che assume la denominazione di "Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti" al quale sono attribuite le attivita', le passivita' e le riserve risultanti alla data stessa.

2. Queste ultime saranno destinate ad incrementare le riserve del predetto Fondo pensioni.

3. A decorrere dalla stessa data i contributi base della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti affluiranno al Fondo pensioni.

4. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno data data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge, per la costituzione e il funzionamento di un comitato speciale per la gestione del Fondo medesimo, che sara' presieduto dal vice presidente dell'istituto rappresentante dei lavoratori e composto di sei membri scelti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno, di cui quattro tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e due tra i rappresentanti dei datori di lavoro, nonche' di un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro componenti del consiglio. Al comitato dovranno essere attribuiti i seguenti compiti:

  1. a) predisporre i bilanci annuali preventivo e consuntivo della
    gestione e deliberare sui regolamenti tecnici relativi alla stessa, decidere in secondo grado - qualora non si provveda ad affidare tale facolta' decisionale a costituendi organi regionali - sui ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti avverso le decisioni dei comitati provinciali;

  2. b) vigilare sull'andamento della gestione, formulando proposte per assicurare l'equilibrio, nonche' vigilare sull'affluenza dei contributi e sull'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;

  3. c) formulare proposte al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di contributi e prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la cui trasmissione sara' effettuata dal consiglio di amministrazione con proprio parere motivato;

  4. d) dare pareri al comitato esecutivo sull'impiego dei fondi della gestione, nonche' su ogni altra questione di particolare interesse per la gestione del Fondo, il parere sull'impiego dei fondi della gestione e' obbligatorio.

5. Le norme di cui al precedente comma prevederanno, altresi', l'istituzione di un collegio di sindaci, presieduto dal presidente del collegio sindacale dell'istituto e composto da due funzionari membri effettivi e uno supplente per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

6. Le funzioni dei sindaci saranno disciplinate in conformita' delle norme previste dal precedente art. 27 per il collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

7. Il Governo della Repubblica, e', altresi', delegato ad emanare, entro la stessa data, norme aventi valore di legge per attribuire ai comitati di vigilanza delle gestioni speciali per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali il potere di decidere, in seconda istanza, i ricorsi in materia di prestazioni avverso le decisioni dei comitati provinciali.

8. Entro la stessa data il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare norme aventi valore di legge per adeguare tutti i comitati dei fondi speciali sostitutivi - integrativi - Casse e gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria agli stessi criteri di rappresentanza previsti per il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.1