Sez. 5, Ordinanza n. 228 del 25/01/1971 Cc. (dep. 15/03/1971) Rv. 117146 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IN GENERE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - CASA DI ABITAZIONE - NOZIONE - CONTRASTO TRA RISULTANZE ANAGRAFICHE E SITUAZIONE DI FATTO - RELAZIONE - ATTESTAZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - FA FEDE IN ORDINE AL RAPPORTO DI CONVIVENZA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IN GENERE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - CASA DI ABITAZIONE - NOZIONE - CONTRASTO TRA RISULTANZE ANAGRAFICHE E SITUAZIONE DI FATTO - RELAZIONE - ATTESTAZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - FA FEDE IN ORDINE AL RAPPORTO DI CONVIVENZA.*
L'art 169 cod proc pen intende per casa di abitazione quella ove l'imputato effettivamente abita, richiedendo, cosi, che vi sia un rapporto di fatto, attuale e concreto, tra la persona del notificando e l'anzidetto luogo. A tale uopo l'attestazione dell'ufficiale, nella relazione di notificazione, del rapporto di convivenza fra il destinatario dell'atto e il consegnatario della copia in una data abitazione fa fede fino a prova contraria e non puo essere invalidata successivamente da una contraria risultanza anagrafica, che spesso non risponde alla reale situazione di fatto. (Conf 114982, anno 1970, ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)