Sez. U - , Sentenza n. 19427 del 08/07/2021 (Rv. 661850 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Liquidazione dei compensi professionali degli avvocati - Disciplina successiva al d.l. n. 1 del 2012, conv. dalla l. n. 27 del 2012 - Abrogazione dell'art. 636 c.p.c. - Esclusione - Conseguenze - Procedimento per ingiunzione ex art. 633 c.p.c. - Ammissibilità - Condizioni.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE
In tema di liquidazione dei compensi degli avvocati, l'abrogazione del sistema delle tariffe professionali disposta dal d.l. n. 1 del 2012, conv. dalla l. n. 27 del 2012, non ha determinato l'abrogazione dell'art. 636 c.p.c., sicché l'avvocato che intenda agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali può continuare ad avvalersi - anche nel vigore della nuova disciplina - del procedimento per ingiunzione di cui agli artt. 633 e 636 c.p.c., ponendo a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, sottoscritta e corredata del parere della competente associazione professionale, rilasciato sulla base dei parametri per i compensi professionali di cui alla l. n. 247 del 2012 e relativi decreti ministeriali attuativi. (Principio affermato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 1, c.p.c.).
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 14, Cod. Proc. Civ. art. 633 com. 1 lett. 2, Cod. Proc. Civ. art. 636 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Decreto Legge 24/01/2012 num. 11 art. 9, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 29 com. 1 lett. L, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/03/2018 num. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)