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Sez. 5, Sentenza n. 23229 del 03/04/2018 Cc. (dep. 23/05/2018) Rv. 273016 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Rinnovo della misura ex art. 309, comma 10 cod. proc. pen. - Omessa motivazione del Gip sulla ricorrenza di eccezionali esigenze cautelari - Poteri integrativi del Tribunale del riesame - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273016-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE

In tema di rinnovazione delle misure cautelari personali, in caso di perdita di efficacia dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 309, comma 10 cod. proc. pen., qualora il Gip nel rinnovare la misura abbia omesso di motivare specificamente in ordine alla ricorrenza di eccezionali esigenze cautelari, il vizio motivazionale del provvedimento impugnato non può essere sanato dal tribunale del riesame i cui poteri integrativi, previsti dal nono comma del predetto art. 309, possono operare esclusivamente allorquando la motivazione non sia totalmente mancante.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)