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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 25 Iuglio 1977 relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (77/504/CEE)

Testo in vigore al

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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

visto il parere del Comitato economico e sociale2, considerendo che la produzione di animali della specie bovina occupa un posto molto importante nell'agricoltura della Comunità e che risultati soddisfacenti in questo settore dipendono in larga misura dall'utilizzazione di animali riproduttori di razza pura;

considerando che, nel quadro delle rispettive politiche nazionali dell'allevamento, la maggior parte degli Stati membri ha cercato finora d'incoraggiare la produzione di animali appartenenti ad un numero limitato di razze e rispondenti a norme zootecniche ben determinate; che le razze e le norme variano da uno Stato membro all'altro; che l'esistenza di siffatte disparità costituisce un ostacolo agli scambi intracomunitari;

considerando che, per eliminare tali disparità e contribuire all'incremento della produttività dell'agricoltura nel settore considerato, occore liberalizzare progressivamente gli scambi intracomunitari di tutti riproduttori di razza pura; che la completa liberalizzazione degli scambi presuppone una maggiore armonizzazione alla riproduzione;

considerando che gli Stati membri devono avere la possibilità di esigere la presentazione di certificati genealogici elaborati in conformità di una procedura comunitaria; considerendo che è opportuno prendere alcune misure d'applicazione in certi settori di carattere tecnico; che, per l'attuazione delle misure previste, occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato zootecnico permanente; che, in attesa delle misure d'applicazione, le disposizioni attualmente vigenti nei settori considerati devono restare invariate; considerendo che è necessario assicurasi che le importazion di bovini riproduttori di razza pura provenienti dai paesi terzi non possano essere effettuate a condizioni meno severe di quelle applicate nella Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Fatto a Bruxelles, addi 25 luglio 1977. Per il Consiglio Il presidente H. Simonet