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Sez. U, Sentenza n. 95 del 23/02/1999 (Rv. 523474 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - MOMENTO DETERMINANTE - "IUS SUPERVENIENS" | Art. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992 prevedente la giurisdizione delle commissioni Tributarie per le controversie concernenti i tributi comunali e locali - Applicabilità ai processi pendenti alla data 1 gennaio 1993 - Esclusione - Fondamento normativo - Art. 5 cod. proc. civ. nella versione novellata dalla legge n. 353 del 1990.
Stato
decisa il 1999-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523474-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - MOMENTO DETERMINANTE - "IUS SUPERVENIENS"

La giurisdizione delle Commissioni Tributarie prevista, per le controversie concernenti i tributi comunali e locali, dall'art. 2. 1. lett. h) D.Lgs. n. 546 del 1992, non sussiste in relazione ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della suddetta legge, atteso che, a norma dell'art. 5 cod. proc. civ. , come modificato dalla legge n. 353 del 1990, sono ininfluenti sul processo già iniziato i mutamenti della legge e dello stato di fatto altrimenti rilevanti ai fini della giurisdizione e della competenza; ne consegue che le controversie che abbiano ad oggetto l'accertamento negativo dell'obbligazione d'imposta e del correlativo diritto del comune di domandarne il pagamento, ove pendenti alla data del 1 gennaio 1993, restano soggette alla giurisdizione del giudice ordinario come disposto dall'art. 271 del testo unico sulla finanza locale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 14/05/1931 num. 1175 art. 271, DPR 10/09/1982 num. 915 art. 21, DPR 26/10/1972 num. 638 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)