Sez. 2, Sentenza n. 9675 del 06/11/1996 (Rv. 500356 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO - DIVIETO DEL | Configurabilità - Condizioni - Trasferimento del bene del debitore quale "datio in solutum", o esercizio di facoltà precostituita al tempo della nascita dell'obbligazione - Esclusione.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO - DIVIETO DEL
Il patto commissorio, vietato dall'art. 2744 cod. civ. è configurabile solo quando il debitore sia costretto al trasferimento di un suo bene a tacitazione dell'obbligazione e non anche quando tale trasferimento sia invece frutto di una lecita scelta, come nel caso nel quale esso sia stato dai contraenti liberamente concordato quale "datio in solutum" (art. 1197 cod. civ.) ovvero esprima l'esercizio di una facoltà precostituita al tempo della nascita dell'obbligazione medesima ex art. 1286 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1197, Cod. Civ. art. 1286, Cod. Civ. art. 2744
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)