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Sez. 1, Sentenza n. 8347 del 02/06/1988 Ud. (dep. 22/07/1988) Rv. 178924 - 01

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - FORMAZIONE - ATTIVITÀ NECESSARIE - INDIVIDUAZIONE.*
Stato
decisa il 1988-06-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178924-01

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - FORMAZIONE - ATTIVITÀ NECESSARIE - INDIVIDUAZIONE.*

Il reato previsto dal primo comma dell'art. 306 cod. pen. (bande armate) esige da parte dell'agente una iniziativa programmatica o una preparazione della Costituzione dell'associazione mediante una operosa iniziativa che ne determini la nascita, ovvero ancora un'opera di coordinamento dei singoli adepti, in modo da assicurare la vita e l'efficienza della associazione e la disciplina interna e da promuoverne l'incremento. Per concretare il delitto è sufficiente una sola di tali attività, non essendo richiesto il concorso delle varie qualifiche (organizzatore, promotore, fondatore, sovventore). (V mass n 168110).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)