diritto.io

Sez. 5 - , Ordinanza n. 10695 del 04/05/2018 (Rv. 647973 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE | Plusvalenza da cessione di terreni - Imposta sostitutiva ex art. 7 della l. n. 448 del 2001 - Versamento per intero da uno dei comproprietari - Possibilità - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647973-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE

In tema di imposta sostitutiva da plusvalenza derivante dalla compravendita di terreni, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 448 del 2001 il procedimento di rivalutazione degli stessi si perfeziona con il versamento dell'intera imposta da parte dei titolari del diritto di proprietà, che, sebbene debba effettuarsi secondo le modalità contemplate dagli artt. 17 e 19 del d.lgs. n. 241 del 1997, consente il pagamento cumulativo da parte di uno dei comproprietari, in quanto l'unica condizione posta dal detto art. 7 è l'integrale versamento di un importo corrispondente al valore di perizia.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2001 num. 448 art. 7, Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)