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Divieto di abbattimento di alberi di olivo

Testo in vigore al

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Ritenuta la necessita' di vietare l'ingiustificato abbattimento degli alberi di olivo;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facolta' del Governo di emanare norme giuridiche;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, recante norme sull'emanazione promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. E' vietato l'abbattimento degli alberi di olivo oltre il numero di cinque ogni biennio, salvo quanto e' previsto nell'art. 2.

2. Il divieto riguarda anche le piante danneggiate da operazioni belliche o in stato di deperimento per qualsiasi causa, sempre che possano essere ricondotte a produzione con speciali operazioni colturali.

Art. 2

1. L'abbattimento degli alberi di olivo per i quali sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttivita', dovute a cause non rimovibili, e di quelli che, per eccessiva fittezza dell'impianto, rechino danno all'oliveto, puo' essere autorizzato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, che provvedera' con deliberazione della Giunta camerale, a seguito di accertamento sull'esistenza delle condizioni stesse, eseguito dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 3

1. La Camera di commercio, industria ed agricoltura, sui proposta dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ha facolta' di imporre, con deliberazione della Giunta camerale, ai proprietari o conduttori di fondi ove si trovino gli alberi di olivo da abbattere, l'obbligo di impiantare, anche in altri fondi di loro proprieta' o da essi condotti, altrettanti alberi di olivo in luogo di quelli da abbattere, stabilendo le modalita' ed il termine del reimpianto.

Art. 4

1. Chiunque abbatte alberi di olivo senza averne ottenuta la preventiva autorizzazione, o nel caso previsto dall'art. 3, non esegue il reimpianto con le modalita' e nel termine prescritti, e' punito con l'ammenda per un importo uguale al decuplo del valore delle piante abbattute, considerate pero' in piena produttivita', da stabilirsi dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura,

Art. 5

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

2. Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, entrera' in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 27 luglio 1945
UMBERTO DI SAVOIA
PARRI - GULLO - TOGLIATTI
Visto, il Guardasigilli: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 151. - VENTURA