Sez. 3 - , Sentenza n. 32505 del 12/12/2019 (Rv. 655982 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) | Attività sanitaria in accreditamento - Regime normativo anteriore al finanziamento a prestazione in base a tetti di spesa - Provvedimento di fissazione del "tetto" da parte dell'Amministrazione - Interesse legittimo alla remunerazione della prestazione sanitaria - Giudicato amministrativo di annullamento - Conseguenze.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA)
In tema di attività sanitaria esercitata in c.d. accreditamento, nel regime anteriore al finanziamento a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla programmazione regionale (quest'ultimo operante dal 2009 ed introdotto dal comma 2-quater dell'art. 8-quinques del d.lgs. n. 502 del 1992), il diritto soggettivo della struttura sanitaria alla remunerazione della prestazione si converte in interesse legittimo in forza del provvedimento di fissazione del tetto di spesa da parte dell'Amministrazione il cui annullamento con giudicato amministrativo non determina la riespansione del diritto e l'assenza di limiti ai fini della remunerazione bensì l'obbligo per l'Amministrazione di conformarsi al giudicato, con nuova determinazione autoritativa dei relativi limiti di "budget", e possibilità della struttura di agire per l'ottemperanza nel caso di inerzia.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quinquies com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 26/06/2008 num. 112 art. 79 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)