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Sez. L, Sentenza n. 228 del 20/01/1975 (Rv. 373420 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA - CONDIZIONI - ACCOGLIMENTO DI DOMANDA IMPLICITA - INSUSSISTENZA DEL VIZIO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1975-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373420-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA - CONDIZIONI - ACCOGLIMENTO DI DOMANDA IMPLICITA - INSUSSISTENZA DEL VIZIO - FATTISPECIE.*

Il vizio di ultrapetizione si verifica solo se il giudice attribuisce alla parte un bene non richiesto o un bene maggiore di quello richiesto: non e percio ipotizzabile se il giudice accoglie una domanda, la quale, ancorche non espressamente formulata, puo ritenersi implicitamente e virtualmente contenuta nella domanda dedotta in giudizio. (nella specie il dipendente, che aveva sentito respingere la sua domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze di retribuzione in relazione alle mansioni effettivamente da lui espletate, aveva chiesto, nell'atto d'appello, che, dichiarato il suo diritto al pagamento delle differenze retributive reclamate, la causa fosse rimessa al tribunale per la Determinazione del quantum debeatur. La Corte d'appello, dopo avere riconosciuto il diritto preteso con sentenza non definitiva, ha rimesso la causa al consigliere istruttore per la Determinazione delle somme spettanti all'attore. La SC ha respinto la censura proposta per violazione dell'art 112 cod proc civ). (V 1095/73, mass n 363567).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)