Sez. L - , Sentenza n. 33619 del 15/11/2022 (Rv. 666024 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Illeciti commessi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 75 del 2017 - Organo titolare del potere disciplinare - Erronea individuazione, costituzione e funzionamento - Conseguenze - Illegittimità delle sanzioni irrogate - Condizioni - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
Per i procedimenti disciplinari instaurati in relazione ad illeciti commessi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 75 del 2017, l'erronea individuazione dell'organo interno alla P.A. titolare del potere disciplinare, nonché il mancato rispetto delle regole di costituzione e funzionamento dello stesso, incidono sulla legittimità della sanzione, espulsiva o conservativa, solo quando emerga che l'ufficio non sia terzo e specializzato, con concreta compromissione delle garanzie difensive dell'incolpato, in quanto l'introduzione dei commi 9 bis e 9 ter nell'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 ha ristretto l'ambito di applicazione della nullità prevista dal primo comma dell'art. 55 del medesimo decreto, sicché il carattere imperativo della disciplina in esame non è più da sola idonea a determinare, ex art. 1418 c.c., la nullità della sanzione.
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 1 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis com. 9, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis com. 9, Decreto Legisl. 27/05/1997 num. 75, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)